Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 26 ottobre 2017, n. 25412. In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria

In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità,con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro, quest’ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno

Corte di Cassazione

sezione terza civile

sentenza 17 marzo – 26 ottobre 2017, n. 25412

Presidente Travaglino – Relatore Armano

Fatti del processo

C.P.M. e Ca.Li. , insieme a C.P. , R. e M. , hanno citato in giudizio Ci.Ma. e la Genertel per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte della loro congiunta C.A.M. , deceduta nell’(OMISSIS) , quando a bordo della motocicletta di proprietà e condotta dal marito Ci.Ma. collideva con l’autovettura condotta da D.E. , che non rispettava il segnale di stop.
Nelle more del giudizio si concludeva il procedimento penale davanti al tribunale francese di Laval, che accertava il reato di omicidio col posto a carico di D.E. , conducente del veicolo antagonista, per non aver rispettato il segnale di stop posto a suo carico.
La Corte d’appello di Roma,con sentenza pubblicata il 22 gennaio 2014,confermava il rigetto della domanda proposta nei confronti di Ci.Ma. .
Avverso questa decisione propongono ricorso C.P. , R. e M. , in qualità di eredi di C.P.M. e Ca.Li. e di C.A.M. con tre motivi illustrati da successiva memoria.
Resiste con controricorso la società Genertel.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Preliminare è l’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla società Genertel,che ha dedotto che il ricorso è privo di procura speciale in quanto quella apposta in calce al ricorso non fa espresso riferimento alla fase del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. L’eccezione è infondata.
Infatti la procura è stata posta in calce al ricorso per cassazione e di conseguenza è idonea a dimostrare la volontà delle parti a procedere all’impugnazione per cassazione della sentenza indicata nel corpo del ricorso.
Questa Corte ha già affermato che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge, poiché il carattere di specialità è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa si riferisce. Cass. Ordinanza n. 1205 del 22/01/2015 Cass. Sentenza n. 7014 del 17/03/2017 l’esame
3. Con l’unico articolato motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto ex articolo 360 n.3 c.p.c., per nullità della sentenza ex articolo 360 n.4 c.p.c. e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n.5 c.p.c..
I ricorrenti deducono che la Corte di merito ha errato nell’affermare che per escludere l’applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all’articolo 2054 2 comma c.c. è sufficiente che risulti l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente.
Sostengono i ricorrenti che in caso di giudicato penale, il giudice civile, adito con domanda di risarcimento del danno, è tenuto ad effettuare una nuova ed autonoma valutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice penale ai fini dell’applicazione della presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., con l’obbligo dei conducenti di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Poiché nel giudizio francese non hanno trovato ingresso alcune prove costituende, i giudici di merito italiani avrebbero dovuto ammettere le richieste istruttorie formulate. In tale quadro, la corte d’appello non ha valutato il comportamento colposo del Ci. , che procedeva a velocità superiore al dovuto, senza rispettare le norme di regolare prudenza e senza adottare alcun comportamento per evitare il danno, in quanto non risultava alcuna traccia di frenata.
La Corte d’appello, con motivazione affetta da vizi logici, ha prospettato una dinamica del sinistro non aderente alla perizia di parte attrice,fondata sulla base di un dato incontestabile, vale a dire l’assenza di tracce di frenata e la posizione del corpo della vittima a 16 m in avanti.
I ricorrenti deducono che non vi è nel nostro ordinamento alcun principio alcuna norma che sancisce il riconoscimento automatico delle sentenze penali straniere.
4. Il motivo è infondato.

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