Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 26 ottobre 2017, n. 25412. In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall’articolo 2054, secondo comma, cod. civ., ha funzione meramente sussidiaria

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La Corte d’appello ha ricostruito il sinistro esaminando tutti gli elementi istruttori presenti in atti e facendo propria anche la motivazione del giudice di primo grado che, preso atto della sentenza del tribunale francese, ha ritenuto la grave imprudenza del conducente dell’autovettura, che non si era fermato al segnale di stop e la mancanza degli elementi di prova a carico del Ci. , anzi l’omesso riscontro della pretesa velocità eccessiva della moto, in sostanza l’assenza di elementi idonei a contrastare la decisione del giudice francese.
5. In ordine alla pretesa velocità elevata della moto,asseritamente di circa 100 km/h in un centro abitato in prossimità di un’intersezione, che secondo i ricorrenti è documentata da una relazione tecnica di parte, la Corte di appello ha affermato che dal verbale dell’autorità di polizia francese non risultano mossi addebiti specifici alla Ci. , mentre la consulenza di parte, di cui i ricorrenti vorrebbero che si tenesse conto, si basa su dati matematici non immediatamente verificabili soprattutto in assenza di tracce di frenata.
6. Sulla base di tali valutazioni, la Corte di appello, tenendo conto anche della decisione del tribunale francese, ha ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente dell’auto.
In ordine alle prove richieste, la Corte ha valutato superflua la richiesta della prova a conferma della relazione tecnica di parte, in quanto si sarebbe risolta soltanto in una conferma della relazione, e quanto all’interrogatorio formale del Ci. , la Corte lo ha ritenuto superfluo,avendo il Ci. già deposto dinanzi all’autorità francese.
7. La censura di vizio di motivazione è inammissibile alla luce della formulazione dell’art.360 n.5 c.p.c. applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata.
Infatti la Corte di merito, lungi dal considerare come giudicato la sentenza penale francese di condanna, ha effettuato una valutazione autonoma di tutti i dati di fatto e gli elementi probatori risultanti dagli atti del processo penale tenutosi in Francia. Non ha omesso alcun fatto decisivo idoneo a modificare la decisione della sentenza e la motivazione non presenta vizi di contraddittorietà intrinseci.

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