Corte di Cassazione, sezione sesta civile, sentenza 23 ottobre 2017, n. 25053. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità

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che le predette censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione;
che in tema di divorzio, anche alla stregua dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore con l’art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, questa Corte ha già avuto modo di affermare che il tenore letterale dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, subordinando il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 della medesima legge, postula “l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale”, con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento del predetto diritto, non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, occorrendo invece che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell’art. 5 cit., ovvero successivamente, quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell’art. 9 cit. (cfr. Cass., Sez. lav., 18/11/2010, n. 23300; Cass., Sez. I, 1/08/2008, n. 21002; 24/05/2007, n. 12149);
che nella specie è pacifico che l’importo mensilmente percepito dalla M. a seguito dello scioglimento del matrimonio contratto con il Le., e fino al decesso di quest’ultimo, non era stato determinato nella sentenza di divorzio, ma costituiva il frutto di un accordo raggiunto dai coniugi all’udienza presidenziale, cui non aveva fatto seguito la proposizione di una domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile, in quanto la M. era rimasta contumace, con la conseguenza che il Tribunale, nel pronunciare il divorzio, si era limitato a dare atto in motivazione del predetto accordo, senza adottare alcuna statuizione al riguardo;
che non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, premesso che “il contenuto della sentenza va determinato integrando quanto riportato nel dispositivo con ciò che è stato dichiarato in parte motiva”, ha ritenuto che il richiamo della sentenza di divorzio all’accordo intervenuto tra le parti, posto anche in relazione con le conclusioni rassegnate dall’attore nel predetto giudizio, concretasse un riconoscimento giudiziale del diritto della M. a percepire l’assegno divorzile, tale da giustificare l’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità;
che infatti, nell’interpretazione del giudicato, pur dovendosi riconoscere la necessità di fare riferimento, in via principale, al tenore letterale del titolo giudiziale, valutato alla stregua del dispositivo e della motivazione che lo sorregge, non può escludersi l’ammissibilità di un’indagine che tenga conto, in via suppletiva, delle domande proposte dalle parti, le quali, pur non essendo utilizzabili per contrastare i risultati interpretativi univocamente ricavabili da altri elementi idonei ad escludere un’obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, possono senz’altro svolgere una funzione integratrice nella ricerca del suo esatto valore, ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo (cfr. Cass., Sez. I, 20/11/2014, n. 24749; 23/11/2005, n. 24594; Cass., Sez. III, 20/07/2011, n. 15902);

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