Il tenore letterale dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, subordinando il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5 della medesima legge, postula “l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale”, con la conseguenza che, ai fini del riconoscimento del predetto diritto, non è sufficiente la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure la percezione in concreto di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, occorrendo invece che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell’art. 5 cit., ovvero successivamente, quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell’art. 9 cit.
Corte di Cassazione
sezione sesta civile
ordinanza 26 settembre – 23 ottobre 2017, n. 25053
Presidente Scaldaferri – Relatore Mercolino
Fatto e diritto
Rilevato che L.R. ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, illustrati anche con memoria, avverso la sentenza del 6 maggio 2015, con cui la Corte d’appello di Catania ha rigettato il gravame da lei interposto avverso la sentenza emessa il 12 agosto 2014 dal Tribunale di Catania, che aveva riconosciuto all’appellante il diritto di percepire una quota pari al 70% della pensione di reversibilità del defunto coniuge Le.Ga. , attribuendo il residuo 30% a M.G.A.R. , in qualità di coniuge divorziato del Le.;
che la M. ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, sesto comma, e 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e dell’art. 113 cod. proc. civ., sostenendo che, nel riconoscere al coniuge divorziato il diritto alla quota della pensione di reversibilità, la sentenza impugnata ha negato erroneamente rilievo alla circostanza che la M. non era titolare di assegno divorzile, in quanto l’importo corrispostole mensilmente dal Le. non aveva costituito oggetto di determinazione giudiziale, ma di un accordo intervenuto tra i coniugi all’udienza di comparizione personale nel giudizio di divorzio;
che con il secondo motivo la ricorrente ribadisce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5, sesto comma, e 9, terzo comma, della legge n. 898 del 1970, deducendo inoltre la violazione dell’art. 291 cod. proc. civ. e degli artt. 2907 e 2909 cod. civ., anche in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., osservando che, nel riconoscere efficacia di giudicato alle affermazioni della sentenza di divorzio riguardanti l’assegno, la Corte di merito non ha considerato che nel relativo giudizio, svoltosi in contumacia della M. , non era stata avanzata alcuna domanda in tal senso;
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