Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza interlocutoria 3 novembre 2017, n. 26237. Sul tema della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere le cause di responsabilità civile ai sensi della legge 117/88 inerenti a magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione

Sul tema della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere le cause di responsabilità civile ai sensi della legge 117/88 inerenti a magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione, ricorrono al riguardo, ad avviso del Collegio, le condizioni per rimettere gli atti al Primo Presidente, affinché lo stesso valuti l’opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla predetta questione

Corte di Cassazione
sezione sesta civile – 3
ordinanza interlocutoria 27 giugno – 3 novembre 2017, n. 26237
Presidente Amendola – Relatore Scrima

Fatto e diritto

Rilevato che:
1. con ricorso per regolamento di competenza notificato il 1 marzo 2017 O.R. ha impugnato l’ordinanza pubblicata e comunicata il 2 febbraio 2017, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza “funzionale-territoriale” in favore del Tribunale di Perugia, in relazione alla causa inerente alla domanda proposta dalla O. nei confronti dello Stato Italiano di risarcimento dei danni che si assumono correlati all’operato di alcuni magistrati del Tribunale di Cagliari, della Corte di appello di Cagliari e della Corte di cassazione e ha chiesto, in via principale, che questa Corte dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Roma a decidere la presente causa di responsabilità civile ai sensi della legge n. 117/1988 da lei promossa nei confronti dello Stato Italiano e, in via subordinata, che la medesima Corte rimetta gli atti alla Corte Costituzionale per la pronuncia sulla eccepita incostituzionalità dell’art. 4, comma 1, della legge n. 117/88, se da intendersi nei sensi affermati dal Tribunale di Roma;
2. Lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, e l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, hanno depositato distinti atti di costituzione “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1 c.p.c.”;
3. il P.M. ha concluso come sopra già indicato;
4. la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di condividere le argomentazioni e le richieste formulate dal P.G.;
Considerato che:

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *