Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza interlocutoria 3 novembre 2017, n. 26237. Sul tema della individuazione del giudice territorialmente competente a decidere le cause di responsabilità civile ai sensi della legge 117/88 inerenti a magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione

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1. l’istanza per regolamento di competenza è basata sui seguenti cinque motivi: A) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 n. 4 e 277 cod. proc. civ. e nullità della sentenza, in relazione all’omessa pronuncia ed all’omessa motivazione circa alcune argomentazioni di parte attrice che si assumono decisive per escludere la competenza del Tribunale di Perugia; A.A.) omesso esame di fatto decisivo, e cioè di alcune argomentazioni di parte attrice, sostenendosi che i vizi dedotti con il primo motivo, valgano, in subordine, ad integrare il lamentato vizio motivazionale; B) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 cod. proc. pen. e 4, primo comma, della legge n. 117/1988, della legge n. 420/1998, dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 116, sesto comma, Cost. nonché della pronuncia n. 6307/10 delle Sezioni Unite, in relazione alle deroghe della competenza per territorio previste per i magistrati ed applicabili anche ai magistrati della Corte di cassazione; C) violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 12 preleggi, degli artt. 11 cod. proc. pen. e 4, primo comma, legge n. 117/1988, dell’art. 111, sesto comma, Cost., e dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 24 legge 87 del 1953 nonché della pronuncia n. 6307/10 delle Sezioni Unite, in relazione alla ritenuta insussistenza di analogia con riferimento alla regola prevista dalla legge Pinto e alla regola prevista in tema di responsabilità civile dei magistrati; D) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 cod. proc. pen. e 4, primo comma, legge n. 117/1988, dei principi di cui all’art. 12 preleggi, “degli art. 360 e segg. circa i poteri della Corte di Cassazione” e dell’art. 65 ord. giud., dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., dell’art. 111, sesto comma, Cost. nonché della pronuncia n 6307/10 delle Sezioni Unite, in relazione all’asserita competenza d Tribunale di Perugia anche per i magistrati del distretto di Cagliari, pure citati dall’attrice; E) omesso esame di fatto decisivo, e cioè dei “fatti di rilevanza decisiva di cui alle difese” dell’attrice riportate nelle note del 15-16 gennaio 2017, testualmente riportate in ricorso (v. da pag. 2 a pag. 8 dell’atto da ultimo indicato);
2. l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza per territorio (più precisamente ha testualmente dichiarato la “propria incompetenza funzionale-territoriale”) in favore del Tribunale di Perugia si richiama espressamente ai principi enunciati dalle ordinanze della Sesta sezione civile-3 della Corte di cassazione, 5 giugno 2012, n. 8997 e 11 gennaio 2013, n. 668 rilevando che tali principi hanno inciso sulla interpretazione dell’art. 4, primo comma, legge n. 117 del 1988, in base al cui disposto la competenza territoriale per le cause di responsabilità dei magistrati si radica presso il tribunale del capoluogo del distretto, da determinarsi a norma dell’art. 11 cod. proc. pen. e dell’art. 1 disp. att. cod. proc. pen. anche per i magistrati delle istituzioni di vertice; ad avviso del Tribunale di Roma, un analogo principio aveva trovato una prima applicazione con riferimento alle domande di equa riparazione introdotte ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto) con l’ordinanza delle Sezioni Unite di questa Corte del 16 marzo 2010, n. 6307;

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