Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 6 settembre 2017, n. 20854. Chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene. Valore della domanda in base al reddito dominicale o rendita catastale

Sommario

Chi fa valere un diritto in giudizio, non puo’ limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona, ovvero deve fornire la prova dei fatti costitutivi di quel diritto come delineati dalla norma giuridica che lo contempla. Di conseguenza, sul piano dell’onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall’articolo 2697 c.c., la titolarita’ del diritto integra un elemento costitutivo della fattispecie, appartenente alla categoria dei “fatti-diritto”: la parte che promuove un giudizio deve pertanto, non solo prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire), ma deve anche poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva vantata.

Quanto al convenuto, qualora non condivida l’assunto dell’attore in ordine alla titolarita’ del diritto, puo’ limitarsi a negarla oppure puo’ esporre le ragioni giuridiche contrarie rispetto ai fatti prospettati dall’attore. Nel primo caso, laddove le prese di posizione si limitano a negare l’esistenza di fatti costitutivi del diritto, si hanno le cc.dd. “mere difese”, nel secondo caso vengono invece contrapposti altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificativi o estintivi il diritto. Il codice civile, all’articolo 2697, comma 2, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine “eccezione” e pone l’onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto.

L’onere probatorio deve inoltre essere dimensionato in relazione all’atteggiamento assunto in concreto dalle parti con le rispettive allegazioni difensive ed il conseguente comportamento processuale:

la condotta del convenuto puo’, infatti, rendere superflua la prova dell’allegazione dell’attore in ordine alla titolarita’ del diritto, come nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, rendendolo in tal modo incontroverso e dunque estraneo al “thema probandum.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 5 il valore della causa e’ determinato “a norma del codice di procedura civile” ed in ogni caso al valore effettivo dell’affare.

Ai sensi dell’articolo 10 c.p.c., comma 2 le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro: nella specie accanto alla domanda risarcitoria va quindi cumulata anche l’azione reale per regolamento di confini il cui valore deve essere determinato alla stregua dell’articolo 15 c.p.c., commi 3 e 4: in difetto di specifiche indicazioni fornite dalla parte circa il reddito dominicale o la rendita catastale della porzione dell’immobile controversa, trova applicazione il criterio residuale che individua come indeterminabile il valore della causa

 

Ordinanza 6 settembre 2017, n. 20854
Data udienza 30 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3693-2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 749/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

PREMESSO

In riforma della decisione di prime cure che aveva accolto la domanda di (OMISSIS) avente ad oggetto il regolamento di confini di due fondi boschivi contigui, con apposizione di termini, con conseguente condanna di (OMISSIS) al rilascio della porzione di fondo abusivamente occupata ed al risarcimento del danno patrimoniale per il taglio e l’appropriazione di legna appartenente al fondo altrui, la Corte d’appello di Salerno con sentenza 19.11.2015 n. 749 accoglieva l’appello del (OMISSIS) e, rilevato che il convenuto aveva eccepito fin dal primo grado il difetto della qualita’ di proprietario del fondo confinante e che l’attore non aveva fornito prova del titolo proprietario del fondo che assumeva invaso, rigettava tutte le domande attoree.

Impugnano la sentenza per cassazione gli eredi di (OMISSIS) con cinque mezzi;

Resiste con controricorso il (OMISSIS);

Le parti hanno depositato memorie illustrative ex articolo 380 bis c.p.c.

RITENUTO

– il primo motivo (violazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 2) ed il secondo motivo (violazione dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 167 c.p.c., comma 1), che per la stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Sostengono le ricorrenti che la eccezione di difetto di titolarita’ passiva del rapporto, proposta in primo grado dal (OMISSIS), era generica e dunque doveva considerarsi “tamquam non esset” attesa la violazione dell’articolo 167 c.p.c., e che – conseguentemente – il motivo di gravame con il quale si deduceva nuovamente tale eccezione in riferimento all’azione di regolamento di confini ex articolo 950 c.p.c. doveva ritenersi nuova e quindi inammissibile ai sensi dell’articolo 345 c.p.c.

L’assunto e’ privo di fondamento.

Emerge dalla sentenza impugnata che il (OMISSIS), costituendosi in primo grado, aveva eccepito “la sua carenza di legittimazione passiva, dichiarandosi non proprietario del fondo…. chiedendo la declaratoria di inammissibilita’…della domanda di parte avversa”; in difetto di esplicita pronuncia sul punto da parte del Giudice di primo grado, lo stesso (OMISSIS) aveva gravato la sentenza di prime cure di appello deducendo la medesima eccezione, specificando che l’azione riguardava l’assetto proprietario e che, pertanto, risultava preliminare l’accertamento della prova della titolarita’ del diritto dominicale in capo alle parti processuali, prova che era del tutto difettata.

La Corte di merito, rilevato che l’attore non aveva fornito prova della allegazione proprietaria del fondo asseritamente abusivamente occupato, mentre il convenuto fin dalla prima difesa aveva negato di essere titolare del diritto di proprieta’ sul fondo confinante, ha concluso per la mancanza di prova dei fatti costitutivi delle azioni di regolamento di confine e di apposizione di termine esercitate dall’attore.

Orbene le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che chi fa valere un diritto in giudizio, non puo’ limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona, ovvero deve fornire la prova dei fatti costitutivi di quel diritto come delineati dalla norma giuridica che lo contempla. Di conseguenza, sul piano dell’onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall’articolo 2697 c.c., la titolarita’ del diritto integra un elemento costitutivo della fattispecie, appartenente alla categoria dei “fatti-diritto” (per tale qualificazione v. Cass. SS.UU. 14 gennaio 1992 n. 371): la parte che promuove un giudizio deve pertanto, non solo prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire), ma deve anche poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva vantata.

Quanto al convenuto, qualora non condivida l’assunto dell’attore in ordine alla titolarita’ del diritto, puo’ limitarsi a negarla oppure puo’ esporre le ragioni giuridiche contrarie rispetto ai fatti prospettati dall’attore. Nel primo caso, laddove le prese di posizione si limitano a negare l’esistenza di fatti costitutivi del diritto, si hanno le cc.dd. “mere difese”, nel secondo caso vengono invece contrapposti altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificativi o estintivi il diritto. Il codice civile, all’articolo 2697, comma 2, definisce questa seconda operazione difensiva introducendo il termine “eccezione” e pone l’onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi oggetto delle eccezioni a carico del convenuto.

L’onere probatorio deve inoltre essere dimensionato in relazione all’atteggiamento assunto in concreto dalle parti con le rispettive allegazioni difensive ed il conseguente comportamento processuale: la condotta del convenuto puo’, infatti, rendere superflua la prova dell’allegazione dell’attore in ordine alla titolarita’ del diritto, come nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, rendendolo in tal modo incontroverso e dunque estraneo al “thema probandum” (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).

Dalle considerazioni che precedono discende:

a) che la “eccezione” con la quale il (OMISSIS) aveva negato di rivestire la qualita’ di proprietario del terreno confinante, in quanto rivolta ad allegare la insussistenza di un elemento costitutivo dell’azione reale svolta dal (OMISSIS) doveva qualificarsi come “mera difesa”, in quanto tale disciplinata dall’articolo 167 c.p.c., comma 1 ed estranea quindi alle preclusioni stabilite dall’articolo 167 c.p.c., comma 2, per la formulazione delle eccezioni (in senso stretto);

b) che la contestazione della genericita’ di tale difesa si palesa del tutto infondata, laddove la “qualita’ di proprietario” – del soggetto passivo dell’azione di regolamento di confini e di apposizione dei termini – costituisce un elemento fondativo della domanda, e dunque la negazione della stessa esaurisce il contenuto stesso della difesa (dallo stesso ricorso risulta, peraltro, che in primo grado il (OMISSIS) aveva contestato tale elemento in via generale, senza cioe’ limitazione ad alcuna delle domande cumulate proposte dall’attore, circoscrivendo poi, nel motivo di gravame, detta contestazione alle azioni di natura reale: trattasi di “emendatio” consentita in quanto non viene ad immutare l’oggetto del giudizio, specificando soltanto il “quantum devolutum” al Giudice di secondo grado);

c) le “mere difese” non incontrano poi il divieto di “nova” previsto dall’articolo 345 c.p.c., comma 2 per le sole eccezioni in senso stretto non rilevabili “ex officio”, sicche’ alcun ostacolo era riservato alla deduzione da parte dell’appellante (OMISSIS), con motivo di gravame, della mancanza di titolarita’ del diritto di proprieta’ del fondo confinante.

Quanto alla affermazione, introdotta con i motivi di ricorso in esame, secondo cui la condotta processuale del convenuto in primo grado sarebbe da ritenere incompatibile con la contestazione della titolarita’ della posizione passiva nel rapporto controverso, e’ appena il caso di osservare che la condotta non contestativa non puo’ essere identificata – come invece sembra prospettare la parte ricorrente – nella nomina da parte del convenuto di un proprio CTP: non avendo, infatti, il Giudice di prime cure inteso pronunciare sulla questione preliminare di merito sollevata dal convenuto, ed avendo invece disposto l’espletamento delle indagini demandate all’ausiliario, la esigenza del convenuto di apprestare la propria difesa tecnica, nella ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda attorea, non fornisce alcuna indicazione sulla inequivoca volonta’ del convenuto di rinunciare alla contestazione originaria, non assumendo al riguardo, rilievo dirimente gli stralci dell’atto di citazione in appello – riprodotti nel ricorso – relativi alla “concorde” determinazione dei confini da parte del CTU e dei CC.TT.PP., in quanto la mera estrapolazione di una sola proposizione dall’intero contesto dell’atto di appello – non riprodotto – non consente di apprezzare una condotta tacita e significativa dell’abbandono da parte del convenuto della originaria contestazione, condotta che intenderebbero invece desumere le parti ricorrenti ma che e’ smentita dalla proposizione, nello stesso atto di impugnazione, di uno specifico motivo di gravame volto a far valere proprio detta contestazione.

Inammissibili sono il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce – in relazione alla medesima proposizione estrapolata dall’atto di citazione in appello – il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, impugnando i ricorrenti la statuizione della sentenza di appello che ha ritenuto non dimostrato in maniera certa il confine tra i fondi, ed il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – recte il vizio di ultrapetizione – ex articolo 112 c.p.c., in relazione alla statuizione del Giudice di appello che ha rigettato la domanda attorea di condanna al risarcimento dei danni, sul presupposto della omessa prova della titolarita’ del diritto di proprieta’ dell’attore sul fondo asseritamente occupato abusivamente dal (OMISSIS).

Il terzo motivo non coglie la “ratio decidendi”. La Corte d’appello non ha affatto omesso di considerare il fatto che si fosse pervenuto all’esito delle indagini tecniche ad un accordo tra i consulenti tecnici in ordine alla definizione dei confini tra i fondi contigui, ma ha invece escluso che tale accordo possa rivestire la efficacia di prova, in quanto rimesso a scelte compiute dai CC.TT.PP., inidonee a costituire un vincolo per le parti processuali (sia sotto il profilo degli effetti negoziali, non risolvendosi l’affidamento dell’incarico al tecnico di parte in un conferimento di potere rappresentativo negoziale, ne’ nell’adempimento di un cd. perizia contrattuale ex articolo 1349 c.c.; sia sotto il profilo degli effetti processuali, non precludendo o limitando in alcun modo, le risultanze peritali, l’esercizio del diritto di difesa e la efficacia delle eccezioni di merito ritualmente proposte dalla parte).

I ricorrenti, peraltro, nulla deducono in ordine ad eventuali ammissioni nelle conclusioni finali assunte dal convenuto ed appellante (OMISSIS), in ordine ai limiti cosi’ tracciati, ne’ emerge dalla esposizione del motivo, e neppure dalla sentenza impugnata, una esplicita ammissione del (OMISSIS) in ordine all’arbitrario sconfinamento nel terreno altrui, non essendo significante al riguardo la mera allegazione, contenuta nell’atto di appello, che “i tecnici delle parti hanno concordemente determinato il confine tra i due fondi”.

Quanto al quarto motivo lo stesso, se pure astrattamente fondato, e’ tuttavia inammissibile per carenza di interesse in quanto inidoneo ad inficiare il fondamento della decisione di rigetto delle domande attoree.

Il principio enunciato nella sentenza di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 secondo cui la titolarita’ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio e’ un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, trova applicazione anche alla fattispecie in esame, nella quale il convenuto (OMISSIS), costituendosi in primo grado, ha negato si’ di essere proprietario del terreno confinante, ma non ha svolto, invece, alcuna contestazione – neppure nell’atto di appello – in ordine alla situazione proprietaria vantata dall’attore, sicche’ la qualita’ di proprietario di quest’ultimo – da ritenere fuori dal “thema probandum” e dal “quantum devolutum” – avrebbe dovuto essere valutata ai fini dell’accertamento del diverso diritto al risarcimento del danno per il taglio e l’appropriazione illecita di legna su fondo altrui, vantato dall’attore (ed infatti la domanda di condanna avente natura personale, non richiedendo l’accertamento con efficacia di giudicato del diritto di proprieta’ sul bene, non esige la rigorosa dimostrazione della proprieta’ dell’immobile a cui favore l’azione viene esperita, essendo sufficiente che l’attore dimostri con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto).

Tuttavia osserva il Collegio che, quanto alle “azioni reali”, la prova della titolarita’ della proprieta’ attorea non esaurisce la fattispecie costitutiva del diritto che implica anche la prova -mancante – della proprieta’ in capo al (OMISSIS) del fondo contiguo; quanto alla “azione personale” di condanna al risarcimento del danno, pur ammettendo che il (OMISSIS) sia titolare del diritto di proprieta’ sul fondo, difetta in ogni caso, per le ragioni anzidette, la prova della effettiva estensione dell’area proprietaria e dunque la prova che il (OMISSIS) abbia effettuato una occupazione abusiva appropriandosi di bei altrui.

Infondato e’ anche il quinto motivo con il quale si deduce la violazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione al Decreto Ministeriale Giustizia n. 55 del 2014, articolo 4.

L’assunto delle parti ricorrenti si fonda sulla violazione dei criteri applicati dal Giudice di appello nella liquidazione delle spese di lite del primo e secondo grado, in quanto eccedenti il limite massimo dell’aumento dell’80% applicato sui valori tariffari medi.

La censura e’ infondata in quanto errato e’ il presupposto di fatto del “valore della causa” indicato – con riferimento, peraltro, all’atto di appello del (OMISSIS) – in Euro 216,00 corrispondente al solo valore del danno per abusivo taglio di legname, determinato in primo grado, atteso che: a) l’atto introduttivo del giudizio veicolava un cumulo oggettivo di domande (azione regolamento confini ed apposizione termini; azione di rilascio e di risarcimento del danno); b) ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 5 il valore della causa e’ determinato “a norma del codice di procedura civile” ed in ogni caso al valore effettivo dell’affare; c) ai sensi dell’articolo 10 c.p.c., comma 2 le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro: nella specie accanto alla domanda risarcitoria va quindi cumulata anche l’azione reale per regolamento di confini il cui valore deve essere determinato alla stregua dell’articolo 15 c.p.c., commi 3 e 4 (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 10810 del 26/05/2015): in difetto di specifiche indicazioni fornite dalla parte circa il reddito dominicale o la rendita catastale della porzione dell’immobile controversa, trova applicazione il criterio residuale che individua come indeterminabile il valore della causa; d) a norma del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5, comma 6 il valore indeterminabile e’ collocato nello scaglione tra Euro 26.000,00 ed Euro 260.000,00 che, tanto nei giudizi avanti il Tribunale che in quelli avanti la Corte d’appello, prevede importi medi, relativi alle singole fasi processuali, superiori a quelli liquidati nella sentenza impugnata che va pertanto esente dal vizio denunciato.

E’ appena il caso di rilevare la inammissibilita’ della integrazione del motivo di ricorso contenuto nella memoria illustrativa ex articolo 380 bis c.p.c., secondo cui i criteri tabellari per la liquidazione delle spese del primo grado dovevano essere rinvenuti nel Decreto Ministeriale n. 127 del 2004, tenuto altresi’ conto che la nuova questione prospettata nella memoria, non e’ comunque idonea a superare la obiezione relativa alla errata determinazione del valore della causa, ed e’ peraltro genericamente formulata in quanto neppure vengono indicate le voci della tariffa e gli importi ad esse riferibili che risulterebbero violate dalla statuizione impugnata.

In conseguenza il ricorso deve essere rigettato e le parti ricorrenti vanno condannate alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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