Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 6 settembre 2017, n. 20850. Contributo regionale per l’acquisto di un impianto fotovoltaico

Il fallimento del tentativo di ottenere il contributo regionale per l’acquisto di un impianto fotovoltaico, incompatibile con quello di accedere al Conto Energia, è ascrivibile alla società che ha prestato l’assenso all’acquisto dell’impianto e al suo allaccio prima del termine di scadenza del bando regionale.

 

Ordinanza 6 settembre 2017, n. 20850
Data udienza 2 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15950/2015 proposto da:

(OMISSIS) SNC (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 511/2014 della CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO.

FATTI DEL PROCESSO

La corte d’appello di Sassari, con sentenza depositata il 16 dicembre 2014, a modifica della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta dalla (OMISSIS) s.a.s. nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., volta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale della (OMISSIS) per avere la medesima, nell’esecuzione di un contratto intercorso fra le parti per l’acquisto e la messa in opera di un impianto fotovoltaico omesso di presentare tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, la domanda alla Regione Sarda per la concessione del contributo da questa erogato per l’acquisto di un impianto fotovoltaico, cosi’ precludendo l’erogazione del contributo in favore della (OMISSIS) s.a.s..

Avverso questa decisione propone ricorso la (OMISSIS) con un unico motivo.

Resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l..

La ricorrente deposita memoria.

La causa e’ stata trattata nella Camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta di inammissibilita’ formulata dal relatore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo viene dedotta la violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 4, dell’articolo 132, n. 4 – nullita’ della sentenza per motivazione meramente apparente.

2. Il motivo e’ inammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto che il fallimento del tentativo di ottenere anche il contributo regionale, incompatibile con quello di accedere alle tariffe del Quadro conto Energia, che comportava l’allaccio entro la fine dell’anno 2011, non e’ attribuibile alla (OMISSIS), ma alle scelte della (OMISSIS) dimostrate proprio dall’acquisto e dal consenso all’allaccio prima del termine di scadenza del bando regionale.

La motivazione, inserita in un contesto argomentativo piu’ ampio, non e’ apparente ed il motivo formulato in realta’ censura vizio di motivazione della sentenza, censura inammissibile in quanto non formulata secondo il nuovo modello legale di cui all’articolo 360, n. 5 vigente in virtu’ della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

A fronte di motivazione adeguata, la ricorrente non ha indicato il fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, che la Corte dell’impugnazione avrebbe omesso di valutare, richiedendo nella sostanza una inammissibile valutazione di merito.

Conclusivamente il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.200,00,di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *