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Il Tribunale di Terni con ordinanza ex art 702-bis c.p.c. del 26.02.2010 respingeva la domanda e riconosceva la responsabilita’ dell’impresa appaltatrice per i vizi dell’opera. Avverso tale decisione la (OMISSIS) proponeva appello; (OMISSIS) si costituiva chiedendone il rigetto.
2) La Corte d’Appello di Perugia respingeva il gravame con sentenza del 24.04.2013, n. 304, depositata in data 26.08.2013, per le seguenti ragioni:
a) sulla base della consulenza esperita, si evinceva che le opere non erano state eseguite a regola d’arte, poiche’, da un lato, mancava la richiesta di autorizzazione per lavori in zona sismica e, dall’altro lato, era mancata, in relazione alla copertura del tetto, la verifica statica dell’immobile sia con riferimento all’orditura lignea di sostegno sia in ordine al muro di sostegno;
b) l’impresa appaltatrice, in virtu’ dell’esperienza acquisita nel settore, aveva riscontrato le deficienze progettuali. Di conseguenza, avrebbe dovuto rappresentarle alla committente. Cio’ sia in considerazione del fatto che l’errore era agevolmente riscontrabile con ordinaria diligenza sia poiche’, negli atti difensivi presentati, l’impresa stessa indicava che si era avveduta dei difetti progettuali e si era limitata ad eseguire i lavori cosi’ come progettati, per non sostenere costi troppo elevati;
c) nel contratto di appalto l’impresa appellante era costituita come responsabile alla clausola 2, in forza della quale “i lavori dovranno essere eseguiti dall’impresa in perfetta regola d’arte (…) rimanendo comunque garante, nel pieno rispetto delle vigenti normative di legge, per tutti i difetti e le imperfezioni non immediatamente rilevabili che dovessero riguardare la stabilita’ delle strutture e/o difetti di esecuzione delle opere realizzate (…) La ditta appaltatrice e’ tenuta ad attuare di sua iniziativa e a sue spese tutti i provvedimenti necessari per garantire la perfetta riuscita delle opere”; nonche’ al punto 5 del contratto, secondo cui “qualora durante il corso dei lavori si rendessero necessarie delle opere non previste nel computo metrico estimativo allegato al presente contratto l’appaltatrice ha l’obbligo di eseguirle”.
Di conseguenza, la medesima Corte acclarava l’inadempimento dell’impresa per inottemperanza all’obbligo di diligenza qualificata ex articolo 1176 c.c., comma 2, con relativo venir meno del diritto all’ottenimento del corrispettivo.
3) Per la cassazione della sentenza, la ” (OMISSIS) S.n.c.”, ha proposto ricorso notificato in data 19.02.2014, articolato su tre motivi. La sig.ra (OMISSIS) non ha depositato controricorso, ma una memoria, datata 30 giugno 2017, in vista dell’adunanza camerale del 12 luglio 2017. Tale memoria risulta inammissibile, poiche’ priva di procura speciale. Il documento (un foglio in carta semplice firmato dalla parte e dal suo difensore) denominato procura speciale datato 20 dicembre 2014 e in precedenza depositato in atti, invocato nella memoria, non puo’ essere considerato procura speciale ai sensi dell’articolo 83 perche’ non accede a un atto del processo (controricorso, memoria etc). Non puo’ quindi giovarsi ne’ della modifica dell’articolo 83 c.p.c. introdotta con la L. n. 69 del 20/09, che consente l’accessorieta’ della procura a qualunque atto del processo, ne’ di quanto convenuto nel protocollo d’Intesa tra la Corte di Cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense, sottoscritto in data 15.12.2016, a mente del quale “per i ricorsi gia’ depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata l’udienza camerale, l’intimato che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all’articolo 370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora avuto la possibilita’ di partecipare alla discussione orale, possa, per sopperire al venir meno di detta facolta’, presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali puo’ farlo il controricorrente”. (v Cass. 7701/17).
5) Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 116 c.p.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 3).
A tal fine rileva che non le sarebbe addebitabile la mancata richiesta preventiva autorizzazione antisismica, perche’ la denuncia inizio attivita’ era stata presentata a firma di tal geometra (OMISSIS), non meglio qualificato, e della stessa committente, ai quali doveva pertanto essere addebitata ogni responsabilita’. Aggiunge che “in ogni caso” le prescrizioni normative erano state osservate perche’ era stata prevista la conservazione (“risanamento”) e non il rinnovo delle strutture.
Il motivo e’ inammissibile, perche’ si scontra con l’opposta valutazione di merito resa dalla Corte di appello sulla base della consulenza tecnica, la quale aveva rilevato la natura di opere eccedenti l’ordinaria manutenzione e la mancanza di qualsiasi verifica statica, pur in presenza di opere, specificate in sentenza (cfr supra sub §2a), che lo esigevano. Tali considerazioni, ineccepibili dal punto di vista logico, non sono scalfite dalle generiche e apodittiche affermazioni di parte ricorrente.
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