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3. Dalle svolte considerazioni consegue che l’ordinanza impugnata dev’essere caducata e dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli.
La causa andra’ riassunta davanti alla Sezione Specializzata di quel Tribunale, la quale, lo si dispone a norma dell’articolo 49 c.p.c., comma 2, ove ravvisi situazione di ricorrenza dei presupposti dell’articolo 273 cod. proc. civ. fra le domande di cui trattasi e quelle pendenti davanti al tribunale in composizione ordinaria rimettera’ gli atti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell’articolo 273 c.p.c., comma 2 e articolo 274 c.p.c., comma 2, e quel Presidente, nell’esercitare i poteri di cui a detta norma, applichera’ del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, il comma 3 che, riferendosi alla connessione concerne non solo anche la connessione fra cause per identita’, ma, soprattutto, imporra’, essendo le dette cause, appartenenti o meno che siano alle attribuzioni della Sezione Specializzata, connesse con quella principale ad essa, attribuita (giudizio di opposizione,al decreto emesso dalla sezione), di dare rilievo all’unitaria trattazione davanti alla detta Sezione.
4. Il principio di diritto che viene in rilievo e’, dunque, il seguente: “Il rapporto tra la “materia”, di cui al Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 2 come sostituito dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 2 convertito, con modificazioni, nella L. n. 27 del 2012, attribuita in primo grado alla Sezione specializzata in materia di Impresa istituita presso i Tribunali e in secondo grado alla Sezione istituita presso le Corti di Appello a norma dell’articolo 1 del medesimo D.Lgs., da un lato, e le altre controversie attribuite al Tribunale o alla Corte d’Appello presso la quale la Sezione e’ incardinata, dall’altro, non e’ riconducibile alla nozione di competenza, ma a quella di distribuzione degli affari all’interno di uno stesso ufficio. Ne consegue che la Sezione specializzata, la quale, ravvisi l’esistenza di un rapporto di identita’ fra una causa davanti ad essa introdotta ed una causa introdotta davanti al tribunale in cui e’ incardinata, non puo’ dichiarare l’esistenza della litispendenza, ma deve provvedere a norma dell’articolo 273 cod. proc. civ., comma 2 e, se la causa riguardo alla quale ravvisi il predetto rapporto di identita’ risulti cumulata ad altre inerenti le sue attribuzioni, a norma dell’articolo 274 cod. proc. civ., comma 2. La decisione che pronuncia la litispendenza e’ impugnabile con il regolamento necessario e la Corte, ai sensi dell’articolo 49 c.p.c., comma 2, nell’accogliere l’istanza di regolamento caducando la pronuncia deve indicare tale modus procedendi al giudice di merito”.
5. Le spese del giudizio di regolamento debbono essere compensate, atteso che, nel regime di cui all’articolo 92 c.p.c., comma 2, introdotto dalla L. n. 69 del 2009 (che si applica al giudizio avuto riguardo alla sua introduzione) l’esistenza di una situazione di incertezza nella giurisprudenza della Corte integra giuste ragioni al riguardo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis poiche’ la Regione e’ stata difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara illegittima la declaratoria di litispendenza e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli. Fissa per la riassunzione dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa di detto Tribunale il termine di cui all’articolo 50 cod. proc. civ., con decorso dalla comunicazione del deposito della presente. Compensa le spese del giudizio di regolamento. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater da’ atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.
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