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In questo contesto di accorpamento e di riduzione dei conflitti di competenza, comprendente anche materie specialistiche e giudici altamente specializzati (quelli del lavoro), pare da escludere scelte in controtendenza solo per le sezioni specializzate per la proprieta’ industriale poi divenute sezioni specializzate per le imprese.
Se il legislatore, in assoluta controtendenza, avesse voluto fare una scelta nel senso della creazione di uffici autonomi e distinti, avrebbe probabilmente usato la formula “Tribunale per le Imprese” (utilizzata oggi nel gergo giornalistico ma errata), non l’espressione “Sezione Specializzata”, che rimanda sempre all’idea di articolazioni facenti parte di un unico ufficio giudiziario.
In ultimo, si ribadisce quello che, secondo Cass. Ord. 24656/11, e’ l'”elemento decisivo” in favore della tesi di mera distribuzione interna degli affari tra sezioni del medesimo ufficio giudiziario. Si tratta del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 2, comma 2 “che stabilisce che “Ai giudici delle sezioni specializzate puo’ essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale p della corte d’appello, anche la trattazione di processi diversi, purche’ cio’ non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale”. In altri termini le sezioni specializzate possono essere, ed in molti casi Io sono, delle sezioni “miste” in cui possono essere trattate sia materie riguardanti la competenza esclusiva in materia di proprieta’ intellettuale che cause ordinarie rientranti nella normale sfera di competenza del Tribunale. Cio’ dimostra che la competenza specializzata resta comunque inserita nell’ambito dell’articolazione dell’ufficio giudiziario e non da’ luogo ad una competenza separata” (Cass. 24656/2011).
Appare evidente la fondatezza, e la decisivita’, di tale ultimo rilievo, che corrisponde alla prassi istitutiva delle sezioni adottata in molti tribunali. Se alle sezioni specializzate delle imprese possono essere assegnate anche cause ulteriori, cio’ significa che dette sezioni sono appunto articolazioni interne dell’ufficio, che non possono avere conflitti di competenza con altre sezioni del medesimo ufficio giudiziario.
Addirittura, nel caso in contestazione il conflitto si e’ realizzato all’interno della medesima del Tribunale di Napoli, la 3 sezione civile, competente tabellarmente a decidere le cause aventi ad oggetto le materie di cui al Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3, comma 2, lettera b) come riformato dal Decreto Legge n. 1 del 2012 e Legge di conversione n. 27 del 2012, ma iscritte prima dell’entrata in vigore di tale nuova disciplina, e competente quale “sezione specializzata per le imprese” per le cause aventi ad oggetto le medesime materie ma introdotte dopo l’entrata in vigore di questa nuova disciplina. Invero, le cause RG 28698/2010 e RG 34809/10, a fronte delle quali e’ stata dichiarata la litispendenza, pendevano e pendono dinanzi a giudice della medesima sezione, in virtu’ di provvedimento tabellare organizzativo del Presidente del Tribunale di Napoli n. 187/13 (vedi le comparse conclusionali della Regione Campania relative ai giudizi RG 28698/2010 e RG 34809/10).
Paradossalmente, anche se dette cause fossero state pendenti dinanzi al medesimo giudice investito di quella in esame, egli avrebbe dichiarato la litispendenza qualificandosi per le prime due giudice del Tribunale di Napoli e per l’ultima giudice (componente del collegio) della sezione specializzata per le imprese. Un vero e proprio “sdoppiamento”, ancor piu’ paradossale perche’ riguardante cause sulle stesse materie e anzi ritenute identiche. Cio’ finisce col dimostrare l’infondatezza della tesi propugnata.
Per completezza, si segnala che la tesi dell’inesistenza di una questione di competenza e’ stata ribadita da Cass. n. 12326/2015, secondo cui “La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio; ne consegue che una sezione ordinaria del tribunale non e’ incompetente a trattare una causa che, secondo l’articolo 134 codice della proprieta’ industriale, andrebbe assegnata alla sezione specializzata dello stesso tribunale istituita ai sensi del Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168”.
Da tutte queste considerazioni discende l’illegittimita’ del provvedimento impugnato, che ha dichiarato la litispendenza e disposto la cancellazione dal ruolo delle domande riconvenzionali della Regione Campania e della reconventio reconventionis svolta da (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione sulla base di una premessa errata, ovvero la sussistenza di un rapporto di separatezza tra il Tribunale e la sezione specializzata per le imprese.
Chiaramente, in presenza di questo vizio di natura preliminare, diventa inutile anche la disamina nel merito sulla sussistenza in concreto dell’affermato rapporto di identita’ tra le domande della Regione di cui ai giudizi RG 28698/210 e 34809/10 e quelle proposte nel giudizio oggetto del presente regolamento. Rapporto di identita’, peraltro, fermamente contestato dalla Regione Campania facendo leva sul raffronto testuale delle domande come formulate nei distinti giudizi”.
1. 2. Sulla base di tali considerazioni, riguardo alle quali non sono stati mossi rilievi dalle parti, il Pubblico Ministero ha chiesto che “si annulli l’ordinanza del 27 maggio 2016, con le conseguenze di legge”.
2. Il Collegio condivide l’avviso espresso dal Pubblico Ministero in ordine al rapporto fra Sezione Specializzata in Materia di Impresa e Tribunale Ordinario ed aggiunge i seguenti rilievi a conferma di esso:
a) con ordinanza n. 21774 del 2016 la Sesta Sezione-1 della Corte ha dato continuita’ all’orientamento condiviso dal Pubblico Ministero, affermando, sebbene ribadendo precedenti anteriori, il principio di diritto secondo cui “La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio. Ne consegue che l’ordinanza con la quale il giudice istruttore trasmette al presidente del tribunale gli atti relativi ad un causa per la sua assegnazione alla sezione specializzata dello stesso tribunale in materia d’impresa – istituita ai sensi del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 3 come modificato dal Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 2 conv. con modif. nella L. n. 27 del 2012 – non e’ qualificabile come una vera e propria decisione sulla competenza, configurandosi piuttosto come un provvedimento a valenza meramente amministrativa, e non e’, quindi, impugnabile, ai sensi dell’articolo 42 cod. proc. civ., con il regolamento di competenza”;
b) ancora piu’ di recente la Sesta Sezione-2, con ordinanza n. 7227 del 2017 ha affermato, pure condividendo la ricostruzione sostenuta dal Pubblico Ministero e svolgendo questa volta ampiamente proprio gli argomenti da esso evocati, che “La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di imprese e quelle ordinarie dello stesso ufficio giudiziario non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo alla mera ripartizione degli affari, poiche’, ai sensi del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 2, comma 2, ai giudici che appartengono a dette sezioni specializzate puo’ essere demandata anche la trattazione di processi non rientranti nelle materie attribuite alle medesime; ne deriva che e’ inammissibile il regolamento ex articolo 42 c.p.c. avverso l’ordinanza con la quale il giudice abbia declinato la propria “competenza” in favore della sezione specializzata”;
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