Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24660. Quando la notifica dell’impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte

Quando la notifica dell’impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte, senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell’affidamento dell’impugnante, il termine di proposizione dell’impugnazione, pur formalmente tardiva, purché risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine

Ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24660
Data udienza 18 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18426-2015 proposto da:
COMUNE DI BUSNAGO, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 392/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
con sentenza 23.1.2015 n. 392 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile, perche’ tardivo, l’appello proposto dal Comune di Busnago avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 52 del 2012;
la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sul seguente ragionamento;
(-) in primo grado, gli appellati, difesi dall’avv. (OMISSIS), avevano eletto domicilio a (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS);
(-) la sentenza di primo grado, favorevole agli attori, era stata dal difensore di costoro notificata al Comune di Busnago in data 22.2.2012; la copia notificata della sentenza recava nel frontespizio il timbro con il nome dell’avv. (OMISSIS) e il suo indirizzo di (OMISSIS) (circoscrizione del Tribunale di Milano);

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