Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24660. Quando la notifica dell’impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte

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posto dunque che il Comune di Busnago non aveva alcun onere di previa consultazione dell’albo degli avvocati dell’Ordine di Monza per sapere dove il domiciliatario (OMISSIS) avesse trasferito il proprio domicilio, ne segue che la notificazione dell’atto d’appello non poteva dirsi tardiva, in quanto:
– il temine per appellare scadeva il 23.3.2012;
– il 16.3.2012 il Comune aveva consegnato l’atto d’appello per la notifica, effettuata presso il domicilio eletto in primo grado dalle controparti;
– il 26.3.2012 il Comune aveva appreso che l’avvocato (non difensore) domiciliatario degli appellati si era trasferito;
– il 29.3.2012 il Comune aveva rinnovato la notifica, questa volta andata a buon fine;
deve, quindi, trovare applicazione il principio piu’ volte affermato da questa Corte, secondo cui “quando la notifica (dell’impugnazione) sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligeva del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell’affidamento dell’impugnante, il termine di proposizione dell’impugnazione, pur formalmente tardiva, purche’ risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine” (ex permultis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24641 del 19/11/2014, nonche’ S.U. n. 14534 del 15/7/2016);
v’e’ solo da aggiungere come, in senso contrario, non paiono decisivi i rilievi svolti dai controricorrenti nella memoria depositata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
tali rilievi si fondano, principalmente, sul rilievo che la parte ricorrente non avrebbe formalmente invocato la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’articolo 156 c.p.c.;
tuttavia e’ sin troppo noto che, una volta che il ricorrente abbia correttamente descritto l’errore in cui sia incorsa la sentenza impugnata, in virtu’ del principio jura novit curia non e’ rilevante se egli abbia anche indicato analiticamente e correttamente tutte le norme che assume essere state violate;
le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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