Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24660. Quando la notifica dell’impugnazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte

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(-) il termine per appellare scadeva il 23.3.2012;
(-) il Comune di Busnago aveva notificato l’atto d’appello una prima volta all’avvocato domiciliatario (OMISSIS), in (OMISSIS); tale notifica, pur tempestiva, non era pero’ andata a buon fine in quanto il destinatario (cioe’ l’avv. (OMISSIS), mero domiciliatario e non difensore) si era trasferito ormai da quasi due anni a via (OMISSIS), sempre nella citta’ di (OMISSIS);
(-) il Comune di Busnago aveva reiterato la notificazione dell’atto d’appello, ma questa seconda notifica ebbe luogo il 30.3.2012, e quindi tardivamente;
(-) il Comune di Busnago, con l’uso dell’ordinaria diligenza (ovvero consultando l’albo professionale), ben avrebbe potuto accertare l’avvenuto trasferimento dello studio dell’avvocato (OMISSIS) (domiciliatario), presso la quale gli attori (e poi appellati) avevano eletto domicilio in primo grado;
(-) non avendolo fatto, il Comune doveva sopportare il rischio dell’avvenuto trasferimento dell’avvocato domiciliatario e, con esso, della tardivita’ insanabile della notifica dell’appello;
la sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dal Comune di Busnago, con ricorso fondato su quattro motivi;
hanno resistito con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno altresi’ depositato memoria;
Considerato che:
con tutti e quattro i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, l’amministrazione ricorrente lamenta in sostanza che la Corte d’appello sarebbe incorsa in un error in procedendo; tale errore e’ consistito nel non considerare che la prima notifica dell’atto d’appello fu tentata presso il domicilio eletto dagli appellati in primo grado, i quali non avevano mai comunicato al Comune il trasferimento del domicilio eletto;
il ricorso e’ fondato;
il primo grado del presente giudizio si e’ svolto dinanzi al Tribunale di Monza; in primo grado gli appellati erano difesi da un avvocato avente il suo studio a (OMISSIS), comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Milano; essi avevano di conseguenza eletto domicilio a (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS);
correttamente, pertanto, il Comune ha notificato l’impugnazione a quest’ultimo indirizzo; ed altrettanto correttamente e diligentemente, una volta appreso l’infruttuoso esito della notifica, l’ha rinnovata al nuovo indirizzo del domiciliatario;
erronea, per contro, e’ l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui il Comune sarebbe incorso in una decadenza colpevole, perche’ sarebbe stato suo onere verificare, prima della notifica dell’appello, l’esatto domicilio dell’avv. (OMISSIS), domiciliatario;
tale affermazione, infatti, e’ in contrasto con principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in quanto accomuna e confonde due posizioni invece ben diverse: quella del difensore domiciliatario, e quella del terzo domiciliatario (che puo’ essere avvocato o meno, senza che cio’ abbia rilievo alcuno);
a tal riguardo, gia’ le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009 (correttamente richiamata dall’ente ricorrente), operarono una chiara distinzione:
(a) quando la parte elegge domicilio presso il suo difensore, e questi appartenga al foro del luogo dove e’ chiamato a svolgere il suo mandato, i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l’albo professionale;
(b) quando, invece, la parte nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove e’ chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 83, articolo 83) nel luogo dove ha sede il giudice, il suddetto difensore ha l’obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum (cosi’ Cass. Sez. Un. 17352/09, al § 4.3 dei “Motivi della decisione”). La medesima decisione appena ricordata prosegue affermando: “ne’ puo’ ipotizzarsi che sussista) un onere di informazione da parte (del notificante) in considerazione della circostanza che il domiciliatario del difensore era a sua volta un avvocato. Infatti (…) nei confronti delle controparti non poteva spiegare alcuna rilevanza una circostanza del genere, in quanto l’elezione di domicilio nel luogo sede dell’ufficio giudiziario puo’ essere compiuta presso qualsiasi soggetto, di cui non assume rilievo l’eventuale qualita’ professionale”;
questi principi, affermati gia’ otto anni fa, sono stati in seguito costantemente ribaditi da questa Corte, ed in particolare:
(-) da Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24539 del 18/11/2014, secondo cui “la notifica dell’atto di impugnazione al procuratore che, esercente fuori della circoscrizione cui e’ assegnato, abbia eletto domicilio ai sensi del Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articolo 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione del tribunale adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli articoli 330 e 141 cod. proc. civ., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell’indirizzo presso il locale albo professionale, perche’ e’ onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti”;
(-) da Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 13/02/2014, la quale ha ritenuto che, nel caso di domicilio eletto presso un avvocato esercente in un circondario diverso da quello di assegnazione, e’ onere della parte comunicare i relativi mutamenti di domicilio, non conoscibili dalla controparte tramite la consultazione dell’albo professionale;

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