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La Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 2931 del 21/12/2015 ha rigettato il gravame proposto dagli attori, ritenendo che non poteva essere ritenuta inammissibile, in quanto tardiva, la deduzione sollevata dalla convenuta societa’ all’atto della sua costituzione in giudizio, circa la mancata titolarita’ in capo agli attori della qualita’ di coeredi, atteso che la contestazione in oggetto costituiva una mera difesa, non sottoposta a preclusioni, essendo appunto onere degli attori fornire la prova di tale qualita’, dovendo altresi’ escludere che le difese sollevate dalla convenuta fossero incompatibili con la contestazione della titolarita’ del rapporto dedotto in giudizio. Inoltre rilevava che dalla complessiva valutazione delle schede testamentarie del de cuius era confermata la conclusione circa la volonta’ di istituire quale erede universale la sola figlia (OMISSIS), essendosi fatta menzione delle donazioni effettuate in favore dei figli maschi, al solo fine di giustificare perche’ tutto il patrimonio relitto era attribuito, con finalita’ perequativa appunto delle donazioni effettuate in vita, alla sola dante causa della societa’ convenuta.
Ne’ poteva indurre a diverse conclusioni il fatto che il testamento avesse disposto che tasse, imposte ed altri oneri, oltre che la pensione mensile in favore di tal (OMISSIS), dovessero essere ripartiti in pari misura tra i tre figli, atteso che ben possono essere imputate le poste passive a carico dei legatari.
Infine, anche i beni immobili non espressamente menzionati in testamento dovevano reputarsi attribuiti in proprieta’ esclusiva, ed a titolo di erede, alla figlia (OMISSIS), atteso che nella scheda testamentaria del 16 gennaio, oltre a prevedersi delle attribuzioni mobiliari a favore dei figli maschi, ma da intendersi quali legati, il de cuius ribadiva che tutto il resto del patrimonio doveva andare alla predetta (OMISSIS).
Quanto alla deduzione degli appellanti, per la quale, avendo gli stessi proposto azione di riduzione nei confronti della sorella, andava disposta la sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di riduzione, rilevava la Corte distrettuale che l’acquisto della qualita’ di erede da parte del legittimario pretermesso presuppone l’accoglimento della domanda di riduzione con efficacia di giudicato, sicche’ medio tempore le disposizioni lesive continuavano a produrre effetto. Andava poi esclusa l’esistenza di una pregiudizialita’ tecnica tra i due giudizi, e pertanto, non si poneva il paventato pericolo di contrasto tra giudicati.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) articolato in tre motivi.
La (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso.
Il primo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 167 c.p.c., comma 2, articolo 183 c.p.c., comma 6, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la mancata tempestiva contestazione da parte della convenuta della qualita’ di coeredi degli attori non comportasse la decadenza dalla relativa eccezione, e’ privo di fondamento.
Ed, invero, oltre a doversi ribadire che la titolarita’ della qualita’ di coeredi costituisce elemento costitutivo della domanda proposta ex articolo 732 c.c., sicche’ e’ onere di parte attrice dimostrarne la sussistenza, la decisione gravata ha comunque fatto corretta applicazione dei principi di recente affermati da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 2951/2016, nella quale si e’ precisato che la titolarita’ della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio e’ un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicche’ spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.
Nel caso di specie, deve escludersi la contestazione della qualita’ di coeredi degli attori costituisca quindi un’eccezione e per di piu’ un’eccezione in senso stretto, sicche’ ben poteva il giudice anche d’ufficio rilevarne la carenza. Peraltro alcuna rilevanza puo’ essere attribuita alla tardiva costituzione della societa’ convenuta, avendo altresi’ la Corte veneta chiarito come non fosse possibile ravvisare una difesa da parte della societa’ incompatibile con la contestazione dello status di coeredi in capo agli attori.
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