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Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, preso atto delle argomentazioni contenute nella memoria del ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.
Infatti, in applicazione di un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell’articolo 618 c.p.c., comma 2, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato comma omettendo di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non e’ impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’articolo 111 Cost., comma 7, essendo priva del carattere della definitivita’. Infatti, l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell’opposizione ex articolo 617 c.p.c., con la cognizione piena e’ ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso puo’ essere chiesta la fissazione al giudice dell’esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell’articolo 289 del codice di rito (Cass. n. 25064 del 2015; in termini, Cass. n. 3082 del 2017).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Tuttavia, in considerazione del fatto che la linea difensiva adottata per i tre controricorrenti e’ identica, e identici sono i controricorsi, questa Corte ritiene di procedere ad una liquidazione unitaria delle spese processuali loro dovute, in applicazione del principio di diritto fissato da Cass. n. 17215 del 2015, secondo il quale: “In tema di liquidazione delle spese del giudizio, in caso di difesa di piu’ parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, e’ dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articoli 4 e 8 (salva la possibilita’ di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi ( Decreto Ministeriale cit. articolo 4), ne’ che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la “ratio” della disposizione di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 8, comma 1, e’ quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della piu’ concentrata attivita’ difensiva quanto a numero di avvocati, in conformita’ con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall’articolo 92 c.p.c., comma 1″.
Nell’esercizio della facolta’ sopra prevista, di dimensionare la liquidazione delle spese legali all’attivita’ effettivamente svolta, si ritiene quindi di compiere un’unica liquidazione delle spese in favore dei tre controricorrenti, avendo essi svolto una difesa sostanzialmente unitaria.
Atteso che il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di lite sostenute dai controricorrenti e le liquida in complessivi Euro 10.200,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali. Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
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