Nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 c.p.c. e’

Ordinanza 1 dicembre 2017, n. 28902
Data udienza 25 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12729-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Condominio (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 379/2016 del Tribunale di Napoli, depositata il 14 gennaio 2016, letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 376 e 380-bis cod. proc. civ.;
letto il ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 maggio 2017 dal consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
(OMISSIS) ha agito in giudizio nei confronti del Condominio di (OMISSIS), chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa di infiltrazioni di umidita’. Nella contumacia del Condominio convenuto, il giudice di pace di Napoli accoglieva la domanda.
Su appello del Condominio, che asseriva di aver conosciuto della pendenza del giudizio solamente al momento della notifica della sentenza di primo grado, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d’appello, ha ritenuto nulla la notifica effettuata al portiere del Condominio, identificato con le generalita’ e quale “addetto alla ricezione”. Ha altresi’ rilevato che il portiere non risultava incaricato della ricezione della corrispondenza, difettando nella specie la prova di un’apposita delega (come prevista dal relativo CCNL). Ha quindi disposto la restituzione degli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c..
Contro tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso per tre motivi. Il Condiminio non ha svolto attivita’ difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ha relazionato proponendo la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO

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