Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 23 novembre 2016, n. 23895. Il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale)

Il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei – ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene – capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilita’ periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. A cio’ si aggiunge, peraltro, che avendosi riguardo all’eta’ ed allo stato di salute del vitaliziato, l’alea debba comunque escludersi – ed il contratto va percio’ dichiarato nullo – se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravita’, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un’eta’ talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni piu’ ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.

L’accertamento dell’alea di un contratto atipico di mantenimento, ovvero della simmetrica e proporzionale situazione d’incertezza relativa al collegamento tra il vantaggio e la correlativa perdita economica, da una parte, e l’imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, dall’altra, va rimesso all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, apprezzamento che, tuttavia, solo se compiutamente motivato sfugge al sindacato di legittimita’.

Sentenza 23 novembre 2016, n. 23895
Data udienza 8 settembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27521/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS):

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 883/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 01/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 16 settembre 1999 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nipoti ex filiis di (OMISSIS), nata a (OMISSIS) e deceduta l'(OMISSIS), convenivano davanti al Tribunale di Massa i coniugi (OMISSIS) (figlia della (OMISSIS)) e (OMISSIS). Gli attori domandavano di dichiarare nullo il contratto di mantenimento stipulato in data 28.03.1994 dai convenuti con (OMISSIS), per rogito Notaio (OMISSIS), per contrarieta’ a norma imperativa e/o per difetto di causa, mancando l’elemento essenziale dell’alea, o comunque di pronunciare l’annullamento dello stesso per incapacita’ di intendere e di volere della signora (OMISSIS). Con tale contratto Iolanda (OMISSIS) aveva ceduto a (OMISSIS) e (OMISSIS) la nuda proprieta’ di immobile sito in (OMISSIS), riservandosene l’usufrutto, ed assumendo i cessionari l’obbligo di assistere e mantenere vita natural durante la cedente, col prestarle vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, assistenza e quant’altro risultasse necessario ed utile per una vita decorosa della stessa. Si deduceva dagli attori che la (OMISSIS) convivesse con la figlia (OMISSIS) dal 1972, la quale (in accordo coi fratelli (OMISSIS) ed (OMISSIS), entrambi poi premorti alla genitrice) accudiva la madre, incapace di provvedere a se’ stessa a causa di un ictus cerebrale; che il figlio (OMISSIS), avendo avuto notizia dell’atto stipulato il 28.03.1994 tra la madre, la sorella ed il cognato, aveva sollecitato il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Massa a proporre istanza di interdizione della (OMISSIS) ed a procedere per il delitto di circonvenzione di incapace; che il perito, incaricato in tali procedure giudiziarie, aveva ritenuto l’anziana signora affetta da demenza arteriosclerotica ed abituale infermita’ di mente. La domanda chiedeva, quindi, che il bene immobile oggetto del contratto di mantenimento venisse incluso nella massa ereditaria della signora (OMISSIS), con condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS) al risarcimento dei danni.

I medesimi convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituivano, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.

Con sentenza n. 613 del 16/7/2007, il Tribunale di Massa rigettava le domande proposte da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Avverso tale decisione, (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello, e la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 883 del 1.08.2012, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’impugnazione, dichiarava la nullita’ del contratto di mantenimento o di vitalizio alimentare stipulato tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e conseguentemente disponeva che l’immobile di esso oggetto fosse compreso nel patrimonio ereditario della signora (OMISSIS). In particolare, i giudici del gravame accoglievano il terzo profilo del secondo motivo di appello, affermando come emergesse “all’evidenza la totale mancanza di alea nel contratto in questione”. Cio’ in quanto la (OMISSIS) all’epoca del contratto (28.03.1994) “aveva raggiunto la considerevole eta’ di 91 anni”, e le sue “condizioni di salute erano precarie”, per cui la “previsione di vita ulteriore non era cosi’ incerta (tante’ che la stessa mori’ dopo soli tre anni)”.

Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso in unico motivo (OMISSIS), anche quale erede di (OMISSIS), deceduto il 17 marzo 2010. Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS). Le controricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., in data 29 agosto 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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