Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 23 novembre 2016, n. 23895. Il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale)

[….segue pagina antecedente]

I. L’unico motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1872 e 2697 c.c., nonche’ degli articoli 112 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ed anche omessa ed insufficiente motivazione. Si sostiene dalla ricorrente che la Corte d’Appello, affermando la mancanza dell’alea del contratto sulla sola base dell’eta’ della vitaliziata, abbia reso una motivazione apparente, non essendovi prova che la morte della (OMISSIS) fosse stata l’effetto delle malattie di cui era affetta, e non essendo stato neppure verificato il rapporto di equilibrio fra il valore dell’immobile ceduto in nuda proprieta’ e le condizioni della cedente.

1.1. Va premesso che, nonostante il motivo indichi in rubrica la violazione di tre norme sostanziali e di due norme processuali, l’esposizione della censura non contiene poi alcuna argomentazione intesa a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina; sicche’ la doglianza si limita alla denuncia di un’erronea ricognizione della ravvisata nullita’ contrattuale a mezzo delle risultanze di causa, e quindi va intesa come volta a dimostrare soltanto vizi di motivazione e non errori di diritto.

Il motivo risulta fondato per quanto di ragione.

Con costante orientamento, questa Corte ha affermato che il cosiddetto contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), quale quello oggetto di lite, stipulato tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e’ essenzialmente caratterizzato dall’aleatorieta’, la cui individuazione postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei – ovvero la capitalizzazione della rendita reale del bene – capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilita’ periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15848 del 19/07/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14796 del 24/06/2009; Cass. Sez. U, Sentenza n. 6532 del 11/07/1994; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7479 del 25/03/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016). A cio’ si aggiunge, peraltro, che avendosi riguardo all’eta’ ed allo stato di salute del vitaliziato, l’alea debba comunque escludersi – ed il contratto va percio’ dichiarato nullo – se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravita’, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un’eta’ talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni piu’ ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile.

Ora, indubbiamente l’accertamento dell’alea di un contratto atipico di mantenimento, ovvero della simmetrica e proporzionale situazione d’incertezza relativa al collegamento tra il vantaggio e la correlativa perdita economica, da una parte, e l’imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, dall’altra, va rimesso all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, apprezzamento che, tuttavia, solo se compiutamente motivato sfugge al sindacato di legittimita’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2419 del 14/04/1984; Cass. Sez. U, Sentenza n. 6532 del 11/07/1994).

Per contro, la Corte d’Appello ha limitato le proprie argomentazioni all’assunto che la vitaliziata (OMISSIS) al momento del rogito aveva gia’ una ragguardevole eta’ e versava in precarie condizioni di salute, tant’e’ che il decesso della stessa sopravvenne dopo soli tre anni, sicche’ per cio’ solo doveva dirsi mancare l’alea essenziale a tale convenzione.

Non emerge, quindi, in questa motivazione del difetto di aleatorieta’ esplicitata dalla Corte di merito, e sulla base dei ricordati principi, una reale comparazione tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dai vitalizianti (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza della beneficiaria, ma anche dalle sue condizioni di salute) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, comparazione da effettuare con riguardo al momento della conclusione del contratto.

Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, che riesaminera’ la causa alla luce dei principi qui riaffermati. Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *