Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 1 dicembre 2017, n. 28902. Nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”

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La motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 148 e 160 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il secondo motivo si deduce nuovamente la violazione degli articolo 148 e 160 c.p.c., ma questa volta in relazione all’articolo 19, lettera m), del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati del 21 aprile 2008.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
Anzitutto, deducendosi la violazione di norme che comportano nullita’ processuali, entrambi i motivo (vanno riqualificati e ascritti al paradigma di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Cio’ posto, va rilevato che la decisione impugnata si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualita’ dichiarata, la quale, per essere vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il comma 2 (e non il quarto) dell’articolo 139 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 18492 del 26/10/2012, Rv. 624322; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5220 del 05/03/2014, Rv. 630202).
Consegue che il giudice d’appello ha errato nel ritenere la nullita’ della notificazione effettuata a mani del portiere del Condominio, ritenendo che per poterlo validamente ritenere quale “addetto alla ricezione” fosse necessaria la prova di un’apposita delega.
I primi due motivi di ricorso sono, dunque, fondati e, in relazione agli stessi, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d’appello, che procedera’ all’esame nel merito dell’impugnativa proposta dal Condominio.
La cassazione della sentenza impugnata determina l’assorbimento del terzo motivo, relativo alle spese del giudizio d’appello.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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