Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 5 settembre 2017, n. 40262. Concessione attenuanti ed omessa motivazione

Illegittima l’omessa motivazione sulla concessione delle attenuanti da parte del giudice nonostante il fatto contestato fosse tutt’altro che lieve.

Sentenza 5 settembre 2017, n. 40262
Data udienza 14 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – rel. Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/04/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RECCHIONE SANDRA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MAZZOTTA GABRIELE che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli condannava gli imputati per i reati previsti dagli articoli 474 e 648 c.p. concedendo in fatto l’attenuante prevista dall’articolo 648 c.p., comma 2.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per saltum il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli che deduceva vizio di legge e di motivazione in quanto l’attenuante prevista dall’articolo 648 c.p., comma 2 sarebbe stata riconosciuta nonostante il fatto contestato fosse tutt’altro che lieve tenuto conto della quantita’ della merce contraffatta e della qualita’ del materiale (tessuto con griffes contraffatte che avrebbe potuto essere utilizzato per produrre ulteriori oggetti contraffatti).

1. Il ricorso e’ fondato.

La limitazione alla sola “violazione di legge” del ricorso “per saltum” previsto importa che, potendo rientrare nella nozione di “violazione di legge” la sola “mancanza” della motivazione, cui puo’ equipararsi la mera apparenza della medesima, ma non l’incompletezza, il detto mezzo di impugnazione non e’ esperibile quando con esso di deduca la assoluta assenza di motivazione (in materia cautelare. Cass. sez. 2 n. 2556 del 4/4/1997, rv 207416).

Nel caso di specie il Procuratore generale deduce infatti proprio l’omessa motivazione (assente anche in senso grafico) in ordine alla concessione dell’attenuante di cui all’articolo 648 c.p., comma 2, il cui riconoscimento si deduce, invero, esclusivamente dalla mitezza del trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte di appello (articolo 569 c.p.p., comma 4) per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dell’attenuante prevista dall’articolo 648 c.p.p., comma 2 ed alla conseguente definizione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alla sussistenza dell’attenuante di cui all’articolo 648 cpv. c.p.p. ed al relativo trattamento sanzionatorio.

Motivazione semplificata.

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