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Sotto questo profilo il ricorrente ha messo in rilievo tre aspetti: 1) influenza (negativa) sui testimoni la circostanza di essere accompagnato da quattro carabinieri alla udienza del 28.10.2015; 2) decisioni assunte dal Giudice dell’Udienza preliminare relativamente alle istanze di rinvio delle udienze formulate dal ricorrente e giustificate dalle propri condizioni di salute; 3) incidenza negativa sull’esercizio del diritto di difesa.
Rilevato che la grave situazione locale idonea a configurare cause di rimessione del processo ad altra sede deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile, anche di incontrovertibile attualita’ e tale da non essere superabile se non con il trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario. (Cass. sez. 1 n. 52976 del 7.10.2014 in Ced Cass. rv 262298), il Collegio osserva che nessuno dei tre fatti denunciati appare essere espressione di un condizionamento “esterno” quale quello prefigurato nel gia’ richiamato decreto del Procuratore Generale di Torino.
Circa il primo aspetto va osservato che trattasi di convincimento del tutto personale e soggettivo del ricorrente. Tralasciando l’aspetto del tutto indimostrato che i testimoni siano rimasti “sconcertati” o “turbati”, rimane comunque altrettanto indimostrato (ne’ viene come denunciato) che la condizione di “turbamento” abbia inciso sul contenuto e la verita’ delle deposizioni testimoniali.
Circa il secondo aspetto, proprio dal contenuto narrativo del ricorso, non emergono aspetti dimostrativi di una situazione turbativa e condizionante della serenita’ del magistrato giudicante.
Va in primo luogo notato che quest’ultimo all’udienza del 28.10.2015 era del tutto ignaro del decreto emanato dalla Procura Generale nel luglio del 2015; successivamente il Giudice ha governato lo svolgimento del processo disponendo il rinvio dell’udienza del 3.5.2016 (sette mesi dopo avere conosciuto del decreto della Procura Generale) per motivi di salute dell’imputato disponendo successivamente una perizia medico legale sulle condizioni di salute, ai fini delle successive determinazioni circa lo svolgimento del processo da disciplinarsi nell’ovvio rispetto e contemperamento dei principi del “giusto processo” sanciti dall’articolo 111 Cost..
Le decisioni quindi assunte dal Giudice dell’Udienza preliminare sulla scorta della perizia medico legale disposta, dopo avere sentito, come previsto dalla legge, il parere del Pubblico Ministero non dimostrano la “mancanza di serenita’” e l’esistenza di un condizionamento esterno sulle decisioni processuali assunte dal magistrato nel corso del giudizio. Depone in senso decisamente contrario alla tesi del ricorrente il fatto da questi riferito a pag. 24 del ricorso: “…il giudice…. concordava con il difensore dell’imputato che sarebbe sceso personalmente all’ingresso del tribunale e avrebbe chiesto al presidio dei CC preallertati per lo accompagnamento coatto dell’ing. (OMISSIS) di rinunciarvi facendosi egli stesso garante della non pericolosita’ dell’imputato, assicurando ai CC che avrebbe verificato che egli non si sarebbe allontanato dall’aula…” L’episodio narrato dimostra la piena indipendenza del giudice rispetto al contenuto e al dettato del decreto della Procura Generale, con la predisposizione di iniziative personali in deciso contrasto con il suddetto provvedimento. Non si ravvisano pertanto, sulla scorta di quanto narrato dal ricorrente fatti specifici, concreti dimostrativi di un condizionamento esterno del giudice derivanti dal decreto della Procura Generale.
Circa l’incidenza negativa sul diritto di difesa lamentato dal ricorrente, derivante dal piu’ volte richiamato provvedimento, non sono stati addotti fatti specifici dimostrativamente incidenti sulla validita’ degli atti processuali.
L’unico fatto residuale da esaminare, diffusamente illustrato dal ricorrente, e’ costituito dalle sue personali condizioni di salute che avrebbero avuto un aggravamento derivante dalla condizione stressante causata dalla complessiva vicenda processuale e dal gia’ richiamato decreto della Procura Generale.
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