Non viola il diritto di difesa il provvedimento adottato nei confronti di un imputato (a piede libero e senza condanna definitiva) con il quale si dispone il suo accompagnamento sia in entrata sia in uscita dal tribunale, chiedendo inoltre ai carabinieri di vigilare sul suo comportamento
Sentenza 3 gennaio 2018, n. 60
Data udienza 26 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMMINO Matilde – Presidente
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – rel. Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/05/2017 del TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UGO DE CRESCIENZO;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Casella Giuseppina che conclude per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore d’ufficio, avv. (OMISSIS) che si riporta ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS), imputato nel procedimento penale n. 3712/2014 Rgnr e n. 1297/15 RgTrib, pendente anti il Tribunale di Torino chiede, con ricorso firmato in proprio, a questa Corte la dichiarazione di rimessione del suddetto procedimento avanti ad altra Autorita’ giudiziaria da designarsi a norma dell’articolo 11 c.p.p..
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