L’accertamento successivo della morte del difensore non comporta una invalidità del decreto di citazione regolarmente emesso né impone una sua ripetizione con l’indicazione del nuovo difensore nominato. Ne consegue che al difensore di ufficio, nominato nel corso del giudizio, non compete la notifica del decreto di citazione a giudizio. A tale difensore compete il termine a difesa, il cui eventuale diniego integra una nullità a regime intermedio sanabile ai sensi degli artt. 180 e segg. cod.proc.pen. e, nella fattispecie, ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod.proc.pen., avendo il difensore presenziato all’atto
Corte di Cassazione
sezione seconda penale
sentenza 17 ottobre – 2 novembre 2017, n. 50117
Presidente Davigo – Relatore Filippini
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 21.10.2015, la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara del 20.10.2014 con la quale Z.C. veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un assegno.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello in punto di integrazione della penale responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo della ricettazione e di riapertura dell’istruzione al fine di esaminare l’imputato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 97, 107, 175, 177, 178 e 179 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla dedotta assenza del difensore di fiducia, deceduto nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente integrazione di nullità assoluta per violazione del diritto di difesa; il decesso deve ritenersi evento integrante un impedimento assoluto e l’omesso rinvio dell’udienza integra ulteriore nullità assoluta; argomento dedotto in appello alle pagg. 2 e 3 del relativo atto, ma completamente pretermesso dalla Corte territoriale.
2.2. violazione di legge in relazione agli artt. 107, 108, 175, 177, 178 e 179 cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in relazione alla violazione del diritto ad ottenere il termine a difesa spettante al difensore di ufficio, nominato in sostituzione di quello di fiducia, non già ai sensi dell’art. 97 comma 4 bensì ai sensi dell’art. 108 comma 1, cod.proc.pen., questione tempestivamente dedotta a pagina 3 dell’atto di appello.
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