Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 2 novembre 2017, n. 50117.  L’accertamento successivo della morte del difensore non comporta una invalidità del decreto di citazione regolarmente emesso né impone una sua ripetizione con l’indicazione del nuovo difensore nominato.

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2.3. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata assunzione di prova decisiva consistente nell’esame dell’imputato, motivo di appello trascurato dalla Corte territoriale.
2.4. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla carenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto, nonché travisamento della prova relativa alla circostanza dello smarrimento dell’assegno.
2.5. violazione di legge in relazione alla intervenuta prescrizione del reato, maturata dopo 8 anni a decorrere dal 5.12.2007, dunque successivamente alla pronuncia della sentenza di appello ma anteriormente allo scadere del termine per il deposito della stessa e alla notifica dell’estratto contumaciale.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.
1. Così è a dirsi, in particolare, per i primi due motivi di carattere processuale, che possono essere trattati congiuntamente attesa la stretta connessione che li caratterizza.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del diritto di difesa per essere l’imputato rimasto privo del difensore di fiducia, deceduto in data 1.12.2013, dunque nel corso del giudizio di primo grado (che si è svolto tra il 16.6.2010, data della citazione a giudizio, e il 20.10.2014, data della deliberazione della relativa sentenza).
Dalla disamina degli atti, alla quale il Collegio ha potuto procedere in considerazione della natura processuale della questione, risulta che l’imputato in primo grado è stato assistito dal difensore di fiducia per tutte le udienze tenutesi sino al 2013, mentre, nell’unica udienza svoltasi dopo il decesso, e cioè quella del 20.10.2014 (tenutasi dunque a quasi un anno di distanza dalla morte), il giudice ha nominato, in considerazione dell’assenza del difensore di fiducia e in mancanza di conoscenza e/o di deduzione dell’evento, un difensore immediatamente reperibile ai sensi dell’art. 97 comma 4 cod.proc.pen..
1.1. È ben vero che secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, l’assenza in giudizio del difensore di fiducia, per omessa citazione dello stesso, integra una nullità assoluta insanabile anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente viene sostituito dal difensore di ufficio (argomentando da Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 28/03/2014, Rv. 259614), tuttavia l’eccezione difensiva, esposta nel primo motivo di ricorso, non centra la vicenda concretamente verificatasi nella fattispecie – e dunque evoca un principio non applicabile -, posto che nel caso in esame il decreto di citazione a giudizio risulta essere stato ritualmente notificato al difensore di fiducia quando era in vita, sicché, in presenza della regolare costituzione del contraddittorio, non occorreva nuova notifica ad alcuno dello stesso decreto (si veda, nel senso indicato, Sez. 2, n. 48881 del 26.11.2009).
1.2. Neppure coglie nel segno l’argomento relativo alla sussistenza dei presupposti per ravvisare un impedimento assoluto del difensore, posto che la circostanza del decesso non risulta essere nota né mai comunicata al giudice procedente. E invece, le previsioni normative in tema di impedimento assoluto del difensore richiedono che questo risulti o sia stato comunicato al giudice, circostanza che nel caso di specie non ricorre e non è stata neppure dedotta.

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