Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 2 novembre 2017, n. 50117.  L’accertamento successivo della morte del difensore non comporta una invalidità del decreto di citazione regolarmente emesso né impone una sua ripetizione con l’indicazione del nuovo difensore nominato.

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1.3. Nella descritta situazione, il giudice del primo grado, in presenza di una situazione avente i connotati di una occasionale assenza del difensore di fiducia, ha ritenuto di procedere alla sostituzione con un difensore di ufficio immediatamente reperibile, senza nuova notifica del decreto di citazione a giudizio, proprio sulla scorta dell’avvenuta regolare costituzione del contraddittorio. Ed in effetti, essendo già iniziato il giudizio e già regolarmente costituito il contraddittorio, né risultando interruzioni del rapporto fiduciario, ben poteva trovare applicazione, all’apparenza, la nomina del difensore di ufficio a norma del comma 4 dell’art. 97 cod.proc.pen., tra i legali immediatamente reperibili, relativo proprio all’ipotesi di assenza temporanea del difensore.
In realtà, alla fattispecie, per quanto sopra esposto (e cioè a causa del decesso del difensore), doveva invece applicarsi l’art. 97 comma 1 cod.proc.pen., che disciplina la nomina di un difensore di ufficio all’imputato che non ne ha nominato uno di fiducia o ne è restato privo, come appunto verificatosi in concreto.
E, al riguardo, è noto che il comma 2 del citato articolo di legge prevede una speciale procedura di nomina del difensore di ufficio che, nella specie, come accennato, non è stata seguita, essendosi proceduto -de plano- alla nomina del difensore di ufficio a norma del successivo comma 4 dello stesso art. 97 cod.proc.pen., tra i legali immediatamente reperibili. Tuttavia, secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, la designazione, quale difensore di ufficio, di un difensore diverso da quello di turno secondo la tabella formata dal Consiglio dell’ordine forense d’intesa con il Presidente del Tribunale, non configura una nullità sussumibile nella previsione dell’art. 178 comma 1, lett. C, cod.proc.pen. (cfr. Sez. 3, 4.11.2011, n. 2176).
Invero, la violazione delle regole per l’individuazione del difensore da nominare d’ufficio, non determina nullità, perché non incide sul diritto all’assistenza difensiva dell’imputato (cfr. Sez. 3, 11.3.2009. n. 20935).
D’altra parte, il citato art. 97, comma 4, ultimo periodo, cod.proc.pen., prevede che, nel corso del giudizio possa essere nominato come sostituto, solo un difensore iscritto nell’elenco di cui all’art. 29 disp. att. cod.proc.pen., non comminando peraltro la nullità per l’inosservanza di tale obbligo, sicché, per il principio di tassatività vigente in materia, la nomina come difensore di ufficio di un professionista non inserito in detto elenco non può ritenersi affetta da nullità, perché non incide sull’assistenza tecnica che deve essere assicurata all’interessato. (Sez. 2, n. 8413 del 2.2.2007; Sez. 3 n. 14742 del 18.2.2004, rv 228528).
1.4. Tanto premesso, occorre ora considerare che il difensore così nominato, a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono, avrebbe avuto diritto alla concessione del termine a difesa (Sez. 2, n. 26298 del 5.6.2007), come in effetti si lamentava già in appello e ora con il secondo motivo di ricorso.
Al riguardo, il giudice di primo grado ha ritenuto, conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto, che il difensore nominato ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen. quale sostituto del titolare, non reperito o non comparso, non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che invece spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall’ufficio del precedente difensore, per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono (Sez. 2, n. 26298 del 5.6.2007).

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