Appropriazione indebita per la donna che sottrae al legittimo possessore un biglietto della lotteria vincente (in palio 500mila euro).

Sentenza 16 febbraio 2018, n. 7634
Data udienza 16 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. IMPERIALI Lucia – Rel. Consigliere

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria D. – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/02/2016 della CORTE DI APPELLO DI MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Imperiali Luciano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Ceniccola Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che si e’ riportata ai motivi di ricorso, chiedendo altresi’ la declaratoria di prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17/2/2016, la Corte di appello di Milano confermava, in punto di responsabilita’, la sentenza in data 25/03/2014 con la quale il Tribunale di Pavia aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia (OMISSIS), per il reato di appropriazione indebita commesso il (OMISSIS) in danno di (OMISSIS), dichiarando nel contempo non punibile l’imputata, ai sensi dell’articolo 649 c.p., comma 1, n. 2, per il medesimo delitto commesso in danno della nipote.
I giudici di merito ritenevano dimostrato che (OMISSIS) si fosse appropriata di un biglietto della lotteria, acquistato insieme alla nipote ed al giovane fidanzato, entrambi minorenni, risultato vincente per un importo di Euro 500.000,00, avviando la procedura d’incasso per trattenere per se’ l’intera vincita.
2. Propone ricorso il difensore dell’imputata chiedendo l’annullamento della sentenza, sulla base dei seguenti motivi:
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione delle norme del codice di rito, in relazione alla inattendibilita’ delle persone offese ed al principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio, con conseguente vizio motivazionale, emergendo dalla stessa sentenza che “nessuno dei protagonisti della vicenda meriti pieno credito” e non potendosi ritenere dimostrati, ad avviso della ricorrente, gli elementi del reato di appropriazione indebita ne’ sotto il profilo oggettivo (l’altruita’ ed il possesso della res) ne’ quanto all’elemento soggettivo, in relazione al quale non vi sarebbe alcun cenno nella motivazione.
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione delle norme del codice penale e del codice di rito e vizio di motivazione, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto da appropriazione indebita a sottrazione di cose comuni: la sentenza impugnata in piu’ passi da’ atto della comproprieta’ del biglietto tra la ricorrente, la nipote ed il suo fidanzato, in favore dei quali, peraltro, il giudice di appello ha disposto la restituzione del biglietto. Assume la ricorrente che, sussistendo i requisiti dell’impossessamento dopo la sottrazione e della comproprieta’ del biglietto, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto riqualificare il fatto-reato in quello previsto dall’articolo 627 c.p., fattispecie depenalizzata dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
Con motivi nuovi, depositati il 30/10/2017, la difesa sollecita la Corte a dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, intervenuta il (OMISSIS), in assenza di cause di sospensione, previa valutazione di ammissibilita’ del ricorso proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato, poiche’ il ricorrente ha reiterato in larga parte le doglianze gia’ svolte in appello senza confrontarsi con le ampie argomentazioni con le quali la Corte ha disatteso i motivi di gravame.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimita’, da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), e’ inammissibile per difetto di specificita’ il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtu’ delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione e’ innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioe’ con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
Sotto altro profilo, con lo stesso motivo di ricorso si sono introdotti rilievi fattuali tendenti ad una diversa ed alternativa ricostruzione del materiale probatorio utilizzato per la decisione, devono ritenersi, in presenza di una logica ed adeguata motivazione, quale quella presente nella sentenza impugnata, non consentite nel giudizio di legittimita’.

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