Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 febbraio 2018, n. 7390. La circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 1, viene in rilievo quando la condotta dell’agente rinviene il suo movente in ragioni che siano certamente corrispondenti ad un’etica che sottolinei i valori piu’ elevati della natura umana

La circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 1, viene in rilievo quando la condotta dell’agente rinviene il suo movente in ragioni che siano certamente corrispondenti ad un’etica che sottolinei i valori piu’ elevati della natura umana (quanto alla sfera morale) o parimenti consentanei a ragioni di elevato spessore avvertite e favorevolmente valutate societa’ civile (quanto alla sfera sociale).
Non si dubita che le clausole generali a cui la disposizione ricorre per individuare i requisiti legittimanti il riconoscimento del trattamento sanzionatorio attenuato si colleghino a valutazioni che, almeno in certa misura, sono storicamente condizionate al diffondersi ed anche al modificarsi dei valori morali e sociali in una determinata epoca, sempre nel binario costituito da quelli fondamentali iscritti nella Costituzione e nelle altre fonti, anche sovranazionali, alla stessa coordinate.
Deriva da tale impostazione che il valore morale o sociale del motivo che ha determinato la condotta illecita va apprezzato sul piano oggettivo: sia nel senso che esso deve essere considerato come tale, non da ambienti sociali circoscritti sul piano culturale, ideologico od anche territoriale, ma dalla prevalente coscienza collettiva espressione della comunita’; sia nel senso che non rileva il piano, puramente soggettivo, costituito dall’idea sviluppata dall’agente, fermo restando che, quando il valore morale e sociale sia obiettivamente tale per la coscienza collettiva, l’agente abbia compiuto il reato per essere stato effettivamente spinto ad agire dal motivo radicato in quel valore.
Ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non basta l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, ma e’ necessaria anche l’obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettivita’, sicche’ tale attenuante non puo’ trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell’opinione del soggetto attivo del reato.

Sentenza 15 febbraio 2018, n. 7390
Data udienza 6 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/02/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VIOLA ALFREDO POMPEO che ha concluso nel seguente senso:
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorso.
Udito il difensore:
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) e l’avvocato (OMISSIS) entrambi del foro di FIRENZE in difesa di (OMISSIS).
L’avv.to (OMISSIS) conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.
L’avv.to (OMISSIS) chiede l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 22 febbraio – 10 maggio 2016, la Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 19 novembre 2014 17 febbraio 2015, con cui (OMISSIS) – imputato del delitto di omicidio volontario aggravato, per aver cagionato volontariamente la morte della moglie (OMISSIS), di anni 88, mediante strangolamento con una sciarpa mentre costei dormiva, fatto commesso in (OMISSIS) – vistosi riconoscere le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6, valutate entrambe prevalenti rispetto all’aggravante di cui all’articolo 577 c.p., comma 2, applicata la diminuente per il rito, era stato condannato alla pena di anni sette e mesi otto di reclusione, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento delle spese processuali.
Il fatto veniva ricostruito sulla base di elementi sostanzialmente non controversi, dato che il (OMISSIS) si era costituito alla polizia poco dopo il fatto e aveva sempre ammesso la propria responsabilita’ negli interrogatori. Era emerso che la moglie dell’imputato soffriva ormai da tempo di alcune patologie che ne avevano alterato irrimediabilmente le facolta’ mentali e la capacita’ di deambulazione e, pertanto, era impossibilitata a gestire la propria vita quotidiana, gia’ alterata dalle sofferenze e dalla depressione che avevano origini antiche, verosimilmente risalenti alla perdita di un figlio per suicidio.
Non corso delle ore antecedenti all’omicidio, la (OMISSIS) non reagiva agli ansiolitici e continuava ad agitarsi, mentre il (OMISSIS), anch’egli molto malato, era sempre piu’ provato, psicologicamente e fisicamente. Soltanto all’alba la donna era riuscita a riposare un po’ ed era stato a quel punto che il (OMISSIS) aveva deciso di porre fine alle sofferenze della propria moglie, asserendo che ella avrebbe preferito, rispetto ad una lunga malattia, essere trovata una mattina morta nel suo letto.
I giudici di merito hanno escluso che, al momento dell’azione omicida, il (OMISSIS) si trovasse in difetto di imputabilita’, perche’ l’uomo si era sempre dimostrato lucido: la depressione di cui effettivamente soffriva risaliva ad epoche remote e il giorno dei fatti non era accaduto nulla di nuovo. L’imputato aveva avuto un cedimento di fronte ad un quadro di gravissime sofferenze, ma lo aveva fatto in modo consapevole, scegliendo poi di non cercare in alcun modo di sfuggire alle proprie responsabilita’.
Assodate le due riconosciute circostanze attenuanti, i giudici di merito hanno escluso la possibilita’ di riconoscere al (OMISSIS) l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 1, che spetta a chi ha commesso un reato per un motivo di particolare valore morale o sociale.
La sentenza impugnata ha anche dato conto del perche’ la pena non sia stata ridotta nella massima estensione per l’attenuante del risarcimento del danno, essendosi sul punto evidenziato che, nel caso di specie, ricorrevano l’estrema gravita’ del fatto e l’irreparabilita’ del danno.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il (OMISSIS) per il tramite dei suoi difensori di fiducia, chiedendone l’annullamento ed affidando l’impugnazione ad un unico, articolato motivo con cui lamenta violazione o erronea interpretazione dell’articolo 62 c.p., comma 1, n. 1.
Il ricorrente sostiene che i precedenti richiamati dai giudici di merito non erano, per le rispettive peculiarita’, indicativi di un orientamento teso ad escludere la circostanza attenuante in questione, relativo alla morte pietosa, considerata la problematica di principio e, soprattutto, avuto riguardo al caso concreto.

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