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2.1. – Il motivo e’ inammissibile.
Quanto al pagamento diretto da parte della promittente venditrice (OMISSIS) dell’importo complessivo di Lire 12.469.404, la Corte d’appello ha escluso la sussistenza di un colpevole inadempimento da parte dei promissari, avendo rilevato, per un verso, che il preliminare stipulato dalle parti prevedeva un accollo interno del debito da parte dei promissari ed era congegnato in modo da non dare cognizione alcuna all’ente del fatto che i reali beneficiari della vendita erano il fratello e la cognata dell’assegnataria e, per l’altro verso, che manca la prova che l’assegnataria, effettuato il pagamento anticipato, abbia sollecitato gli obbligati a versare il dovuto.
Il motivo di ricorso denuncia la violazione delle norme del codice civile sulla risoluzione del contratto per inadempimento, sulla importanza dell’inadempimento, sul pagamento del prezzo, sulla responsabilita’ del debitore e sul luogo dell’adempimento, ma non si confronta con la ratio che sostiene la pronuncia impugnata, che, all’esito dell’interpretazione della volonta’ negoziale, ricostruisce l’impegno dei promissari in termini di accollo interno ed esclude il colpevole inadempimento da parte dei promissari a fronte di un pagamento diretto ed anticipato eseguito dall’intestataria non seguito da una richiesta di corrispondere la somma anticipatamente versata.
Quanto, poi, all’importo di Lire 20.000.000, e’ assorbente il rilievo della genericita’ della censura: gli stessi ricorrenti, nella parte dedicata all’esposizione sommaria dei fatti di causa, riferiscono (a pag. 2) che “i restanti 20.000.000 avrebbero dovuto essere versati alla venditrice con modalita’ da determinarsi 11 gennaio 1988”, ma non precisano come queste modalita’ siano state convenzionalmente determinate, sicche’ non e’ dato a questa Corte di verificare in quali termini l’accensione da parte dei promissari di un libretto al portatore con il versamento del relativo importo si discosti dalla previsione negoziale.
3. – Il ricorso e’ rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
4. – Poiche’ il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge; dichiara – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.
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