Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 ottobre 2017, n. 23252. La prova dell’accordo simulatorio deve essere fornita con la produzione della controdichiarazione, tale potendo considerarsi anche una scrittura contestuale al definitivo

La prova dell’accordo simulatorio deve essere fornita con la produzione della controdichiarazione, tale potendo considerarsi anche una scrittura contestuale al definitivo

Sentenza 5 ottobre 2017, n. 23252
Data udienza 15 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16148-2013 proposto da:
(OMISSIS), ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti e c/ricorrenti all’incidentale –
contro
(OMISSIS), titolare della ditta omonima DITTA individuale (p.iva (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– c/ricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1489/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti, che si e’ riportato al ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del controricorrente, che si e’ riportato al controricorso.
FATTI DI CAUSA
Con citazione 13.5.2000 (OMISSIS), titolare di impresa edile, conveniva in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) davanti al Tribunale di Trani, sezione di Molfetta, per accertare l’inadempimento alle obbligazioni assunte con scrittura 10.11.1999 e per la condanna al pagamento di Lire 27.000.000 oltre interessi dalla costituzione in mora.
Precisava che con preliminare 25.8.1998 si era obbligato a vendere la casa in (OMISSIS) al prezzo di Lire 675.000.000; che il definitivo era stato stipulato il 10.11.1999 e nelle more i convenuti avevano versato Lire 400.000.000; con la scrittura privata in pari data si era convenuto che, in mancanza di alcune rifiniture, i convenuti versassero solo Lire 260.000.000 restando debitori di Lire 15.000.000 mentre Lire 12.000.000 costituivano l’importo corrisposto all’ing. (OMISSIS) per varianti a carico degli stessi.
I convenuti resistevano svolgendo riconvenzionale per sentir accertare che il prezzo era di Lire 300.000.000 oltre accessori come risultante dalla convenzione tra il (OMISSIS) ed il Comune di Molfetta con nullita’ parziale del preliminare e del definitivo e restituzione di Lire 390.000.000, oltre i danni.
Con memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 5 l’attore formulava domanda di accertamento della simulazione relativa parziale del prezzo indicato nel definitivo.
Con sentenza n. 27/08 il tribunale rigettava la domanda attrice ed accoglieva la riconvenzionale condannando l’attore a pagare Lire 425.000.000 mentre la Corte di appello di Bari, in riforma, con sentenza 27.12.2012, in accoglimento del gravame principale del (OMISSIS), rigettava la riconvenzionale ed in accoglimento dell’incidentale condannava (OMISSIS) al pagamento di Euro 28.240. La corte distrettuale statuiva non potere affermarsi che la domanda di accertamento della simulazione del prezzo non fosse ammissibile in quanto non era stata modificata l’originaria pretesa ma solo replicato alle eccezioni di controparte e la domanda era fondata sulle due scritture.
La prova dell’accordo simulatorio deve essere fornita con la produzione della controdichiarazione ed il Tribunale, pur avendo richiamato esattamente il principio, aveva ritenuto non esistessero atti in tal senso, trascurando la scrittura contestuale al definitivo e gli altri elementi indicati.
Ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS) con due motivi, resiste (OMISSIS) proponendo ricorso incidentale, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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