Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’articolo 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’articolo 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.
Sentenza 4 gennaio 2018, n. 77
Data udienza 16 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27055/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende ex articolo 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2654/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso e l’assorbimento dei restanti motivi;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS).
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