Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 4 gennaio 2018, n. 77. Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’articolo 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca

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Quanto alla vicenda che la Banca avesse incamerato alcuni titoli gestiti sul conto cointestato in conseguenza della mancata restituzione di un mutuo rilasciato a (OMISSIS) e garantito con gli stessi titoli, la Corte d’Appello ha sostenuto che “non e’ chiaro chi effettivamente fosse la parte mutuataria” e che “in ogni caso non risulta che alla data di chiusura del conto la banca fosse obbligata per ulteriori somme”.
La causa va sottoposta a nuovo esame, dovendo la Corte d’Appello uniformarsi ai principi piu’ volte ribaditi da questa Corte, secondo cui nel conto corrente bancario intestato a piu’ persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facolta’ di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’articolo 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensi’ dal secondo comma dell’articolo 1298 c.c., in virtu’ del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parita’ delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facolta’ di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non puo’ disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e cio’ in relazione sia al saldo finale del conto, sia all’intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000, n. 1087; Cass., Sez. 1, 09/07/1989, n. 3241). Al fine, allora, di ritenere non superata la presunzione di comproprieta’ in relazione al conto corrente (OMISSIS), cointestato a (OMISSIS) ed alla madre (OMISSIS), occorrera’ spiegare perche’, a fronte delle deduzioni istruttorie di (OMISSIS), risulti non provato che i versamenti fossero stati compiuti con denaro appartenente soltanto alla (OMISSIS).
D’altro canto, deve essere accertato e spiegato se sussista, o meno, pur a fronte della presunzione derivante dalla cointestazione del conto, la dedotta (da (OMISSIS)) assoluta estraneita’ di (OMISSIS) all’operazione di costituzione in pegno di titoli, gestiti sul conto, in favore della banca mutuante (OMISSIS) a garanzia del rimborso di un finanziamento erogato a (OMISSIS), in quanto tale prospettazione renderebbe non riferibile solidalmente la movimentazione, e la relativa esposizione debitoria, al saldo del conto corrente.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con conseguente rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per una nuova delibazione, sulla base dei principi di diritto sopra enunciati e dei rilievi svolti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

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