La controversia che non riguarda solo l’ammontare dei compensi dovuti ma anche l’esistenza di un diritto a percepirli, non può essere trattata con il rito sommario, ma per la necessità delle verifiche rientra nelle competenze del giudice ordinario con i due gradi di giudizio.

Sentenza 4 gennaio 2018, n. 68
Data udienza 17 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27644/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1533/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 18/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza degli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), difensori dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
ESPOSIZIONE DEL FATTO
Con ricorso del 30 dicembre 2004 l’avv. (OMISSIS), premesso di non essere stato retribuito per la prestazione professionale resa in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS) in una controversia civile, chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento dei compensi dovuti pari a 31.667,48 Euro.
I convenuti, nel costituirsi, opponevano di aver gia’ corrisposto al legale il proprio compenso mediante assegni bancari, che venivano prodotti in fotocopia, e contestavano talune voci richieste, in quanto non dovute.
Con ordinanza dell’11 ottobre 2005, il giudice monocratico del Tribunale di Bari accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo al (OMISSIS) il compenso di 13.625,12 Euro, oltre ad Iva, cpa ed interessi.
Sull’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Bari, con ordinanza del 10 febbraio 2009, rilevava che l’appello era ammissibile considerata la natura sostanziale di sentenza dell’ordinanza impugnata, e, ritenuta la necessita’ di ulteriore istruzione della causa, ordinava la produzione in originale degli assegni ed ammetteva interrogatorio formale dell’avv. (OMISSIS).
All’esito degli incombenti istruttori, La Corte territoriale deferiva all’avv. (OMISSIS) giuramento suppletorio, che il legale prestava, negando di aver percepito i compensi professionali dovuti e di aver incassato gli assegni. Con la sentenza n.1533/2013 la Corte d’Appello di Bari dichiarava la nullita’ della sentenza di primo grado, ex articolo 50 quater c.p.c., in quanto la causa, attribuita alla cognizione del collegio, era stata trattata dal giudice monocratico.
Decidendo la causa nel merito, confermava la determinazione del compenso secondo quanto stabilito del primo giudice, ritenendo l’applicabilita’ alla fattispecie in esame dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 140 del 2012.
Su tali somme riconosceva i soli interessi legali, con esclusione della rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di valuta.
Rigettava la domanda di risarcimento dei danni da responsabilita’ aggravata, in quanto, in forza del deferito giuramento suppletorio, risultava che gli assunti degli appellanti non erano del tutto destituiti di fondamento.
Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso l’avv. (OMISSIS) con dodici motivi.
I signori (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
Il ricorrente ha altresi’ depositato memoria illustrativa ex articolo 378 c.p.c..

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