Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 4 gennaio 2018, n. 68. La controversia che non riguarda solo l’ammontare dei compensi dovuti ma anche l’esistenza di un diritto a percepirli, non può essere trattata con il rito sommario

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Il giudice di appello, con motivazione logica ed adeguata, ha infatti ritenuto che il limitato riconoscimento del compenso del professionista a fronte dell’ammontare complessivo del credito richiesto, nonche’ il rigetto, oltre che dell’appello principale degli odierni resistenti, anche dei motivi di appello incidentale del ricorrente, su tariffe applicabili, richiesta di rivalutazione monetaria, decorrenza degli interessi e maggiorazione del 20% sulle proprie competenze, comportasse reciproca soccombenza, e dunque giustificasse la pronuncia di compensazione delle spese di lite. Tale statuizione e’ conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalita’ – una pluralita’ di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorche’ essa sia stata articolata in piu’ capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialita’ dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass. 21684/2013).
L’undicesimo motivo (M) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 96 c.p.c., per la mancata condanna delle controparti per responsabilita’ aggravata, ai sensi della norma suddetta.
Pure tale motivo e’ infondato.
Nel caso di specie, la soccombenza reciproca tra le parti alla luce del limitato riconoscimento del credito del professionista e la conseguente integrale compensazione delle spese di lite, nonche’ l’accertamento del giudice di appello, secondo cui gli assunti degli appellanti ed odierni resistenti non erano del tutto peregrini, esclude la sussistenza di mala fede o colpa grave a carico dei medesimi, con la conseguenza che non sussistono i presupposti della responsabilita’ articolo 96 c.p.c., nei loro confronti. Va da ultimo esaminata la richiesta di condanna del ricorrente ex articolo 96 c.p.c., formulata nel controricorso dagli odierni resistenti.
Deve rilevarsi l’ammissibilita’ di detta istanza che, come questa Corte ha gia’ affermato, puo’ essere proposta anche nel giudizio di legittimita’ per il risarcimento dei danni causati dal ricorso per cassazione, purche’ essa sia formulata nel controricorso, con una prospettazione della temerarieta’ della lite, riferita a tutti i motivi del ricorso e che deve valutarsi riguardo all’esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza (Cass. 21805/2012).
La domanda e’ peraltro infondata.
Non e’ infatti ravvisabile la temerarieta’ del ricorso, che, come gia’ evidenziato, implica la mala fede e dunque la coscienza di operare slealmente, ovvero la grave mancanza di diligenza, situazioni che, pur a fronte dell’infondatezza del ricorso, non sussistono nel caso di specie.
E cio’ sia avuto riguardo alle peculiarita’ delle questioni processuali trattate, attinenti alla natura sostanziale del provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado ed al passaggio dal rito speciale a quello ordinario, sia considerato l’esito della controversia ed il complessivo tenore degli atti difensivi del ricorrente.
Il ricorrente va invece condannato alla refusione ai resistenti delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, applicabile ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione ai resistenti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, ed accessori di legge.
Da’ atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

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