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Il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., censurando la statuizione della sentenza impugnata, secondo cui il promissario acquirente era a conoscenza dell’esistenza delle servitu’. Secondo la prospettazione della ricorrente tale conclusione era stata desunta da elementi indiziari privi dei caratteri di gravita’, precisione e concordanza richiesti dalla legge.
Il motivo e’ destituito di fondamento.
Conviene premettere che in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalita’ nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento ed e’ tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positivita’ parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria. Successivamente, e’ doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi (Cass. 9108/2012;5374/2017).
A tale principio si e’ conformata la Corte territoriale, la quale ha posto in rilievo una serie di indici della conoscenza dell’esistenza della servitu’ in capo alla promissaria acquirente, costituiti dalla veste professionale della stessa, dalla rilevanza economica dell’affare (valore di oltre 2.500.000 Euro), dalla situazione dei luoghi e della evidenza ictu oculi della servitu’ senza necessita’ di svolgere particolari accertamenti.
Ha altresi’ evidenziato che gia’ pochi mesi dopo la conclusione dei contratti preliminari(nel giugno 2005) la planimetria presentata al Comune di Pordenone dal legale rappresentante della (OMISSIS), indicava chiaramente l’esistenza sui terreni oggetto del preliminare della linea elettrica di alta tensione.
Considerato dunque che, quanto meno a quella data, la promissaria acquirente era a conoscenza delle servitu’, la Corte ha dato rilievo al fatto che solo nel gennaio dell’anno successivo la (OMISSIS) contesto’ formalmente l’esistenza di dette servitu’ ai promittenti alienanti, ritenendo particolarmente significativa l’inerzia della (OMISSIS) nei confronti delle controparti nell’immediatezza e dopo la presentazione dell’istanza: condotta che induce a ritenere, in virtu’ di canoni di ragionevolezza, che la conoscenza della servitu’ non fosse necessariamente contestuale o acquisita nell’immediatezza della data di presentazione dell’istanza.
Ora, se e’ vero che tale fatto non costituisce prova diretta della conoscenza della servitu’ alla data di conclusione dei preliminari, in quanto antecedenti, la Corte ha peraltro correttamente dato rilievo pure a tale elemento, nella valutazione complessiva degli indici presuntivi, giungendo pertanto alla conclusione, non sindacabile nel presente giudizio, di adeguatezza degli elementi, complessivamente considerati, a dimostrare la conoscenza delle servitu’, in capo alla promissaria acquirente, gia’ al momento della conclusione dei preliminari.
Passando al ricorso incidentale dei signori (OMISSIS), il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 1224 e 2697 c.c., articoli 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha escluso il riconoscimento ai promittenti alienanti del maggior danno derivante da svalutazione monetaria, in quanto, da un lato i promittenti alienanti non si erano qualificati come imprenditori, e dall’altro non erano stati allegati fatti dai quali potesse riconoscersi il maggior danno ex articolo 1224 c.c., dovendo riconoscersi il maggior danno in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento del titoli di Stato sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
Secondo i ricorrenti non ha alcuna rilevanza la categoria di appartenenza del creditore o la deduzione di alcuna altra circostanza che non sia il notorio fenomeno inflattivo.
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