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4. Con il quarto motivo e’ denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame del fatto decisivo consistito nel recepimento della CTU svolta nell’altro giudizio, vertente tra le stesse parti. La ricorrente lamenta che la Corte di merito non ha considerato gli altri elementi della controversia, riguardanti il contenuto del contratto di appalto, la tipologia (a misura e non a corpo), il corrispettivo pattuito, la differenza tra il costo determinato dal CTU per l’esecuzione delle opere e il prezzo fissato. Contesta, infine, la ricorrente che il CTU aveva erroneamente addebitato alla societa’ l’intero costo del ponteggio utilizzato per l’esecuzione dell’opera, mentre le contestazioni del Condominio riguardavano solo una parte della lavorazione.
4.1. La doglianza e’ inammissibile nella parte in cui prospetta il vizio di motivazione al di fuori del paradigma di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, nei termini gia’ illustrati nell’esame del primo motivo di ricorso. La ricorrente, infatti, non indica il fatto storico decisivo di cui sarebbe stato omesso l’esame da parte della Corte d’appello, mentre lamenta l’erronea valutazione delle poste di credito/debito reciproche delle parti, sollecitando in definitiva il riesame del merito della controversia.
Quanto alla contestazione sull’utilizzazione della CTU si richiamano, nel senso della infondatezza, le considerazioni svolte nell’esame del motivo che precede.
5. Con il quinto motivo e’ denunciata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e/o omesso esame di un punto decisivo della controversia, con riferimento alla opponibilita’ alla societa’ appaltatrice di accordi estranei al contratto, non comunicati ne’ notificati.
5.1. La doglianza, che prospetta nuovamente il vizio di motivazione al di fuori del paradigma di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, e’ inammissibile. Il tema della opponibilita’ o non di accordi estranei al contratto non e’ un fatto storico, ma una questione di diritto.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della societa’ ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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