Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 4 gennaio 2018, n. 51. Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio

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1.2. La doglianza e’ inammissibile in quanto il vizio di motivazione e’ denunciato al di fuori del paradigma delineato dall’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Secondo il diritto vivente formatosi a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite 07/04/2014, n. 8053, l’articolo 360 c.p.c., n. 5, come novellato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza e razionalita’ della motivazione medesima nel raffronto con le risultanze probatorie.
Nel caso in esame, con il vizio di motivazione la ricorrente contesta, in realta’, l’erronea applicazione di norme processuali che, pur essendo necessariamente mediata dalla valutazione di fatti, non e’ sussumibile nel vizio di motivazione.
2. Con il secondo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e si lamenta che la Corte d’appello ha “disatteso l’eccezione preliminare” di decadenza del Condominio dalla garanzia per vizi nonche’ di prescrizione della relativa azione.
2.1. La doglianza e’ inammissibile.
La ricorrente, attraverso il richiamo all’articolo 112 c.p.c., sembra prospettare l’omessa pronuncia della Corte d’appello sull’eccezione di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia, senza peraltro indicare dove e quando sarebbero state formulate le predette eccezioni, e, dall’altro lato, lamenta che la Corte d’appello ha “disatteso” le eccezioni senza indicarne le ragioni, cosi’ assumendo l’esistenza di una pronuncia di rigetto, seppur implicita.
Pertanto, prima ancora che carente di specificita’ con riferimento alla formulazione delle eccezioni, la doglianza risulta intrinsecamente contraddittoria quanto al contenuto e cio’ impedisce in radice il controllo di legittimita’.
3. Con il terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e si contesta l’ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel riconoscere, a favore del Condominio, la riduzione del prezzo dell’appalto in misura corrispondente all’importo dei lavori necessari per eliminare i vizi. La ricorrente lamenta la duplicazione della condanna, l’irrituale utilizzazione della CTU svolta in altro giudizio e la mancata condanna in solido del D.L., che era stata pronunciata, invece, nell’altro giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto il medesimo appalto.
3.1. La doglianza e’ infondata.
La Corte d’appello ha utilizzato la CTU allegata al giudizio di primo grado, nel quale non era stata disposta l’indagine peritale che sarebbe stata identica, e percio’ superflua. Si tratta di valutazione corretta, in quanto la CTU era stata acquisita agli atti ed era, pertanto, utilizzabile (ex plurimis, Cass. 07/05/2014, n. 9843).
Neppure sussiste il vizio di ultrapetizione, lamentato con riferimento al riconoscimento del diritto del Condominio alla riduzione del prezzo. Come precisato dalla Corte d’appello in sentenza e non smentito dalla ricorrente, il Condominio aveva domandato la riduzione del prezzo e il risarcimento danni in conseguenza della cattiva esecuzione dell’opera.
Quanto alla lamentata duplicazione di decisioni sullo stesso rapporto, si deve osservare che e’ stata la ricorrente a promuovere plurime azioni monitorie per il recupero del corrispettivo dell’appalto, via via che scadevano i titoli di credito emessi dal Condominio committente. Tale scelta, che qui non e’ in discussione ma che e’ stata contestata dalla controparte in appello, con l’invocazione della sanzione di improponibilita’ della domanda di pagamento per illegittimo frazionamento del credito, conteneva in se’ il rischio della duplicazione. Come rilevato dalla Corte d’appello, in mancanza di riunione dei procedimenti di opposizione a tutti i decreti ingiuntivi, l’eventuale duplicazione di poste creditorie/debitorie potra’ essere fatta valere in sede esecutiva.

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