Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 4 gennaio 2018, n. 51. Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio

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FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata in data 13 maggio 2013, ha accolto l’appello proposto dal Condominio (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1261 del 2005 e nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., e, per l’effetto, ha revocato il Decreto Ingiuntivo n. 3205 del 2001, emesso in favore della societa’ appaltatrice di lavori di risanamento dell’edificio condominiale per l’importo di Euro 5.117,75; ha accertato l’esistenza di vizi dei lavori eseguiti dalla predetta societa’, con conseguente diritto del Condominio alla riduzione del prezzo in misura pari alla spesa necessaria per eliminare i vizi; ha compensato i crediti reciproci e condannato la societa’ a pagare al Condominio l’importo di Euro 52.728,52, oltre interessi. La Corte d’appello ha rigettato la domanda risarcitoria formulata dal Condominio nei confronti dell’appaltatrice e del direttore dei lavori ing. (OMISSIS).
2. La Corte territoriale ha ritenuto che la notificazione del decreto ingiuntivo a mani di un condomino addetto alla ricezione in precaria assenza dell’amministratore doveva ritenersi nulla, in quanto non risultava dalla relazione dell’ufficiale giudiziario che la notifica fosse stata effettuata in locale destinato alla gestione dei servizi comuni, ne’ la societa’ notificante aveva assolto il relativo onere probatorio, con la conseguente ammissibilita’ dell’opposizione tardivamente proposta dal Condominio.
2.1. Nel merito, la stessa Corte ha richiamato le conclusioni della CTU svolta nel giudizio pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto pretese derivanti dal medesimo contratto di appalto, che aveva accertato l’esistenza di vizi dell’opera eseguita dalla societa’ (OMISSIS), determinando altresi’ il costo dei lavori necessari all’eliminazione dei vizi.
2.2. Quanto alla lamentata parcellizzazione del credito, la Corte d’appello ha evidenziato che l’instaurazione di plurimi procedimenti monitori da parte della societa’ appaltatrice era dovuta alla scadenza progressiva dei titoli di credito emessi dal Condominio a favore della societa’, e che, in difetto di riunione di tutti i procedimenti di opposizione, l’eventuale duplicazione di poste creditorie/debitorie avrebbe potuto essere fatta valere in sede esecutiva.
3. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (gia’ (OMISSIS) srl) ricorre sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS). Non ha svolto difese (OMISSIS). Il Condominio ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e’ infondato.
1.2. Con il primo motivo e’ denunciata omessa e contraddittoria motivazione e/ omesso esame di un punto decisivo della controversia costituito dalla valutazione della regolarita’ della notifica del decreto ingiuntivo e dei requisiti di ammissibilita’ dell’opposizione tardiva.
La societa’ ricorrente contesta che la Corte d’appello, senza argomentare le ragioni del dissenso dalla decisione di primo grado, ha rivalutato la regolarita’ della notifica del decreto ingiuntivo e disatteso le disposizioni in tema di opposizione tardiva, in quanto il Condominio non aveva dimostrato di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto. Nei precedenti giudizi era stato dimostrato che nell’edificio esiste uno stabile destinato alla gestione dei beni e servizi comuni.

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