Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 30 novembre 2017, n. 28748. In caso di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada l’agente della riscossione deve rispondere delle spese nei confronti dell’opponente vittorioso

In caso di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada l’agente della riscossione deve rispondere delle spese nei confronti dell’opponente vittorioso

Sentenza 30 novembre 2017, n. 28748
Data udienza 27 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15506-2015 proposto da:

PROVINCIA DI GROSSETO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 25240/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale;

uditi gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), difensori dei rispettivi resistenti che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale di EQUITALIA.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione, proposta dalla societa’ (OMISSIS) ex articolo 615 c.p.c., alla cartella esattoriale emessa in relazione a un verbale di accertamento di infrazione del codice della strada per la somma di Euro 620,70, opposizione motivata con la mancata notificazione del verbale dí accertamento.

2. (OMISSIS) ha impugnato la sentenza: il Tribunale di Roma con sentenza del 16 dicembre 2014 – ha accolto l’appello e dichiarato “non dovute le somme portate dalla cartella esattoriale”; ha poi condannato la Provincia di Grosseto ed (OMISSIS), in solido, al pagamento delle spese dei giudizi di primo grado e di appello.

3. Avverso la pronuncia del Tribunale di Roma la Provincia di Grosseto propone ricorso.

(OMISSIS) resiste con controricorso; (OMISSIS) con il controricorso propone ricorso incidentale.

(OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 378, in cui chiede, ove questa Corte non ritenga di accogliere la sua linea difensiva, la rimessione della decisione alle sezioni unite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale e’ articolato in due motivi:

A) Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 112 e 277 c.p.c. e dell’articolo 2700 c.c. per mancato rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa pronuncia, travisamento dei fatti, erronea valutazione delle prove con violazione degli articoli 115 e 117 c.p.c..

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