Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 30 novembre 2017, n. 28748. In caso di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada l’agente della riscossione deve rispondere delle spese nei confronti dell’opponente vittorioso

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Il motivo e’ inammissibile. A prescindere dal richiamo a parametri normativi poi non sviluppati nel corpo del motivo (come l’articolo 117 di cui e’ oscura la pertinenza con il caso di specie), la ricorrente appunta le proprie critiche sulla mancata valutazione da parte del Tribunale di Roma della fotocopia, in quanto tale, dell’avviso di ricevimento, senza considerare i rilievi svolti dal Tribunale circa la mancanza, nella copia dell’avviso, di ogni relata di avvenuta notifica, relata di notifica di cui – osserva il Tribunale e’ stata prodotta una copia pero’ priva di indicazione del destinatario, del luogo di notifica e dell’atto notificando (circa la necessita’ di attaccare tutte le autonome rationes decidendi della decisione impugnata, cfr., da ultimo, Cass. 4293/2016).

B) Il secondo motivo lamenta violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 2700 c.c. e all’articolo 2697 c.c..

Il motivo ripropone, sotto angolatura parzialmente differente, le doglianze del primo: il Tribunale avrebbe errato nel non considerare avvenuta la notificazione dato che era stato prodotto l’avviso di ricevimento, che e’ atto al quale l’ordinamento conferisce efficacia privilegiata. La ricorrente, anche qui, non considera che il Tribunale ha valutato che quanto prodotto, ossia copia di un avviso privo di relata di notifica e copia di una relata di notifica priva di indicazioni del destinatario, del luogo e dell’atto notificando, non possa essere considerato un avviso di ricevimento perche’ privo degli elementi essenziali.

Le denunciate violazioni di legge pertanto non sussistono.

2. Il ricorso incidentale, a sua volta, e’ basato su due motivi:

A) Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 10, 12, 24, 25 e 26 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; inesistenza di un dovere di controllo sulla legittimita’ della iscrizione a ruolo delle somme a titolo di sanzioni, attivita’ di esclusiva competenza dell’ente impositore.

B) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.; violazione del principio della soccombenza.

I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.

Secondo la ricorrente, al contrario di quanto ha affermato il Tribunale nella sentenza impugnata, all’agente della riscossione non e’ demandato alcun potere di controllo in ordine alla regolarita’ del titolo esecutivo prodromico alla iscrizione a ruolo e all’inizio dell’esecuzione esattoriale, cosi’ che non e’ dato rilevare alcun onere di verifica, da parte di Equitalia, della regolarita’ del titolo e delle somme iscritte per sanzioni perche’ nessuna norma impone tale dovere di vigilanza. Di conseguenza, il provvedimento del Tribunale di Roma che ha posto le spese del doppio grado di giudizio, in solido con l’ente impositore, anche a carico dell’agente della riscossione si pone in violazione del principio della soccombenza, con “macroscopica” violazione dell’articolo 91 c.p.c..

Le censure sono infondate. E’ vero che questa Corte ha affermato, in analoga fattispecie, che l’agente della riscossione, rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione del ruolo e ai relativi vizi procedimentali e notificatori, non deve risentirne negativamente sulla sua sfera giuridico patrimoniale, e in particolare per cio’ che concerne la condanna alle spese processuali (Cass. 12385/2013), il Collegio pero’ condivide le recente pronunzie (cfr. Cass. 14125/2016 e, piu’ di recente, Cass. 2570/2017), secondo cui “l’agente deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso: cio’ in base al principio di causalita’, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere dall’esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perche’ ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui e’ incaricato, non puo’ non rispondere dell’esito della lite, anche per cio’ che concerne la materia delle spese processuali”.

La condanna solidale alla rifusione delle spese processuali dell’ente creditore e dell’agente della riscossione e’ quindi legittima, quale conseguenza della legittimazione passiva dell’agente. L’eventuale doglianza circa la formazione illegittima del ruolo da parte dell’ente creditore va trasferita sul piano del rapporto tra concessionario ed ente creditore mediante un’azione di manieva (cfr. la pronuncia delle sezioni unite 16412/2007).

Quanto all’istanza di rimessione alle sezioni unite, il Collegio, ritenendo di aderire all’orientamento oggi affermato dalle sezioni semplici di questa Corte, non valuta che ne sussistano i presupposti.

3. Il ricorso principale e quello incidentale vanno pertanto rigettati.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza per quanto concerne i rapporti tra la ricorrente principale e la societa’ (OMISSIS); l’applicazione di principi di recente maturati nella giurisprudenza di questa Corte giustifica invece la compensazione delle spese del giudizio tra la ricorrente incidentale e la societa’ (OMISSIS); compensate sono pure le spese tra la Provincia di Grosseto ed (OMISSIS), ambedue soccombenti.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell’importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma cit. articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; condanna la Provincia di Grosseto al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente societa’ (OMISSIS) che liquida in Euro 600 per compensi, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; compensa le spese del giudizio tra la societa’ (OMISSIS) ed (OMISSIS) SpA e tra la Provincia di Grosseto ed (OMISSIS) SpA.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

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