Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 30 novembre 2017, n. 28764. Obbligo rendicontazione annuale amministratore

Tra gli obblighi dell’amministratore di condominio, sia nella precedente disciplina che in quella attuale, vi è quello di redigere il rendiconto annuale. E ora (dopo la riforma del 2012) deve essere approvato dall’assemblea, appositamente convocata entro centottanta giorni dalla fine dell’esercizio. E in caso di omissione di questo adempimento scatta la «grave irregolarità» e la revoca.

Ordinanza 30 novembre 2017, n. 28764
Data udienza 19 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16340 – 2014 proposto da:

l’Avvocato (OMISSIS), elettivamente domiciliata a (OMISSIS), rappresentata e difesa da se’ stessa;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto iscritto nel procedimento camerale n. 287/2014 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 5/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

I FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), con ricorso notificato in data 14.17/6/2014 e depositato in data 2/7/2014, ha impugnato, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, il decreto con il quale, in data 5/6/2014, la corte d’appello di Napoli ha rigettato (compensando “le spese del grado” “in considerazione della novita’ dei principi di diritto applicati”) il reclamo dalla stessa proposto nei confronti del provvedimento del tribunale di Napoli che, il 13/3/2014, su ricorso di (OMISSIS), l’ha revocata, a norma dell’articolo 1129 c.c., dalla carica di amministratore del Condominio di (OMISSIS), articolando due motivi.

(OMISSIS), con controricorso notificato in data 3/7/2014 e depositato il 11/7/2014, ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilita’ del ricorso.

Il controricorrente ha depositato memoria.

La corte di appello di Napoli ha ritenuto, per un verso, che le delibere adottate dall’assemblea condominiale in pendenza del procedimento (vale a dire l’approvazione dei rendiconti 2010, 2011, 2012 e 2013 e la sua conferma nella carica di amministratore del condominio) non abbiano eliso l’interesse del (OMISSIS) alla richiesta pronuncia di revoca (“la circostanza che… l’amministratore abbia presentato i rendiconti 2010, 2011 2012 e 2013 e che l’assemblea li abbia approvati non vale… a sanare l’inadempimento: i rendiconti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012 sono stati presentati con notevole ritardo… sicche’ non puo’ dubitarsi che l’amministratore ha violato uno dei suoi obblighi primari, che e’ quello di rendere il conto della sua gestione “alla fine di ciascun anno” (secondo l’originaria formulazione dell’articolo 1130 c.c., u.c.) ovvero, secondo il nuovo dettato dell’articolo 1130 c.c., u.c., di redigere il rendiconto condominiale “annuale” della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”; ne’ – ha aggiunto la corte – puo’ rilevare la conferma dell’avv. (OMISSIS) nella carica di amministratore del condominio, decisa dall’assemblea con Delib. 10 marzo 2014, posto che, a norma dell’articolo 1129 c.c., comma 13, nel testo successivo alla riforma di cui alla L. n. 220 del 2012, “in caso di revoca da parte dell’autorita’ giudiziaria, l’assemblea non puo’ nominare nuovamente l’amministratore revocato”, “sicche’, diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, l’assemblea non e’ libera di nominare nuovamente l’amministratore resosi inadempiente e revocato con provvedimento dell’autorita’ giudiziaria”: il reclamato, quindi, ha concluso la corte, “ha uno specifico interesse ad ottenere il provvedimento giudiziale di revoca perche’ potrebbe far valere l’illegittimita’ della nomina dell’avv. (OMISSIS), impugnando la relativa Delib.”) e, per altro verso, che le giustificazione addotte dalla reclamante (e cioe’ che il (OMISSIS), con la sua attivita’ ostruzionistica e defatigante, avrebbe contribuito a ritardare la presentazione dei rendiconti) sono risultate generiche e, soprattutto, non hanno consentito “di evincere il nesso causale tra la condotta del reclamato ed il ritardo nella presentazione dei rendiconti”.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

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