Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 30 novembre 2017, n. 28764. Obbligo rendicontazione annuale amministratore

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1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 2, la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 739 c.p.c. e ss., e cioe’ delle norme di diritto che regolano il procedimento di volontaria giurisdizione, ha censurato il decreto impugnato per aver immotivatamente ritenuto irrilevante l’intervenuta presentazione dei rendiconti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, la loro approvazione da parte dell’assemblea e la conferma dell’avv. (OMISSIS) nella carica di amministratore del condominio, laddove, al contrario, si tratta di fatti sopravvenuti che, prima del deposito del provvedimento di revoca da parte del tribunale (che, ai sensi dell’articolo 741 c.p.c., ha efficacia solo con il decorso del termine per proporre reclamo), hanno sanato l’omissione riscontrata, in tal modo eliminando i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di revoca dell’amministratore di condominio, con la conseguenza che la corte d’appello avrebbe dovuto procedere al rigetto dell’istanza ovvero, in base ai fatti sopravvenuti, alla revoca, ai sensi dell’articolo 742 c.p.c., del decreto di primo grado.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando, in via subordinata, la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., censura il decreto impugnato per aver confermato la condanna alle spese di lite disposta dal tribunale pur a fronte delle molteplici circostanze dedotte e della volonta’ espressa dall’assemblea, che, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., costituiscono quelle gravi ed eccezionali ragioni che ne legittimano la compensazione.

3. Il primo motivo e’ inammissibile. Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’articolo 111 Cost. avverso il decreto con il quale la corte d’appello provvede sul reclamo nei confronti del decreto del tribunale di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dall’articolo 1129 c.c., anche nel testo successivo alla riforma di cui alla L. n. 220 del 2012, non e’, infatti, ammissibile. Si tratta, in effetti, di un provvedimento camerale che, pur se reso all’esito di un procedimento plurilaterale, e cioe’ ad interessi contrapposti, non ha alcuna efficacia decisoria, lasciando all’amministratore revocato la facolta’ di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso e di far valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (Cass. n. 15706/2017, in motiv.).

4. Il secondo motivo e’, invece, ammissibile. Il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’articolo 111 Cost. e’, infatti, ammissibile (soltanto) avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e di credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. Il motivo e’, tuttavia, infondato. La conferma da parte della corte d’appello del decreto del tribunale in materia di spese di lite e’ conforme all’indirizzo giurisprudenziale di legittimita’ consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, nel caso di rigetto del gravame, non puo’, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado (Cass. n. 1775/2017). Nel caso di specie, la reclamante, senza proporre uno specifico motivo di censura avverso la relativa quantificazione, si e’ limitata, in sede di reclamo, ad invocare la compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado.

5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali per il 15% ed accessori di legge. Da’ atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

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