Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22678. Deliberazioni dell’assembela Condominiale e rilievo d’ufficio della nullità

Alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall’articolo 1421 c.c., secondo cui e’ attribuito al giudice il potere di rilevarne d’ufficio la nullità.

Anche in relazione alla nullita’ delle delibere condominiali, deve trovare applicazione il principio affermato in materia contrattuale, secondo cui la domanda di accertamento della nullita’ di un negozio proposta, per la prima volta, in appello e’ inammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 1, salva la possibilita’ per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullita’, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullita’ legittimamente formulata dall’appellante, giusta il citato articolo 345, comma 2

 

Sentenza 27 settembre 2017, n. 22678
Data udienza 12 luglio 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17895/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 307/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 17/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Tribunale di Cagliari, (OMISSIS) agiva nei confronti del Condominio (OMISSIS), affinche’ l’autorita’ giudiziaria adita accertasse la nullita’ della delibera condominiale, datata 10 marzo 1992, con la quale il Condominio aveva annullato la delibera adottata in data 22 aprile 1991, che lo autorizzava alla realizzazione di una tettoia (pergolato) nel cortile condominiale da utilizzare quale copertura del posto auto. Il giudice adito, con sentenza n. 1344 del 2008, nella resistenza del condominio che formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimita’ della costruzione realizzata dal (OMISSIS) nonostante il dissenso espresso dall’assemblea, rigettava la domanda attorea e nel contempo accoglieva la domanda riconvenzionale del condominio.
Avverso la menzionata sentenza proponeva appello il medesimo (OMISSIS) che impugnava la decisione del giudice di prime cure sostenendo la tesi dell’illegittimita’ della condizione apposta alla delibera iniziale, ossia l’assenso dell’Istituto Autonomo per le case popolari, proprietario di oltre un terzo dell’edificio, e l’assenza di modifiche nella destinazione dell’area, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 307 del 2013, dichiarava inammissibile il gravame, stante la novita’ delle questioni dedotte con l’atto di appello.
Con ricorso notificato in data 11 luglio 2013, il (OMISSIS) ha chiesto la cassazione della richiamata sentenza della Corte di appello di Cagliari, prospettando due motivi di ricorso con i quali ha lamentato, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., e il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
L’intimato condominio ha resistito con controricorso. Con relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e’ stata proposta la reiezione del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ha ritenuto che, nella specie, non sussistessero i requisiti di cui all’articolo 375 c.p.c., n. 5, per la trattazione della causa in camera di consiglio, in particolare con riferimento all’evidenza decisoria, e, per tale ragione ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
In prossimita’ della pubblica udienza il ricorrente ha depositato altra memoria illustrativa, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

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