Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22678. Deliberazioni dell’assembela Condominiale e rilievo d’ufficio della nullità

Occorre preliminarmente superare la censura di inammissibilita’ sollevata dal condominio controricorrente, con la quale ha lamentato il difetto di autosufficienza del ricorso.
Il ricorrente, invece, ha esposto le proprie rimostranze in maniera sufficientemente chiara ed esauriente, cosi’ da rendere edotto il relatore in ordine alle ragioni di censura e ai punti della sentenza oggetto di impugnazione, consentendo una verifica afferente la fondatezza o meno dei motivi di ricorso, per quanto di seguito si dira’.
Venendo all’esame delle censure mosse dal ricorrente, con il primo motivo questi lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere la Corte di merito concluso per l’inammissibilita’ del gravame stante la novita’ delle questioni sottoposte al suo esame rispetto a quelle dedotte in primo grado e cio’ a fronte di un erronea lettura della norma de qua che si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso proprio e non a tutte le difese svolte dalle parti, peraltro strettamente connesse con la domanda introduttiva del giudizio.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere il giudice omesso di pronunciarsi riguardo alla richiesta di nullita’ o di inefficacia della delibera condominiale del 1992, oltre che sugli altri motivi di gravame addotti.
I motivi che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente sono fondati.
La questione attinente la nullita’ della delibera condominiale derivante dalla illiceita’ della condizione apposta alla delibera del 1991, che subordinava l’autorizzazione alla realizzazione del pergolato al consenso dello I.A.C.P., non puo’ ritenersi nuova ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., e, quindi, inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, perche’ l’allora appellante, oggi ricorrente, non ha “arricchito” con diversi profili la propria originaria domanda, ma si e’ difeso sulla “nuova” prospettazione adottata con la sentenza che aveva deciso il giudizio.
Deve dunque escludersi la novita’ della domanda, agli effetti dell’articolo 345 c.p.c., risultando la stessa comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio con la citazione introduttiva, e tale, percio’, da non determinare la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ne’ l’allungamento dei tempi processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Nello stesso senso si e’ di recente chiarito che: “Il divieto di proporre domande nuove in appello implica che e’ preclusa la facolta’ di avanzare pretese che involgano la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda proposta in primo grado, ma non quella di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e l’applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado, tanto piu’ quando la nuova ragione giuridica dedotta in sede di gravame derivi da una norma di legge che il giudice e’ tenuto ad applicare” (Sez. 2 -, n. 6854 del 2017).
La seconda ragione di fondatezza del ricorso risiede nel fatto che il ricorrente, con l’appello, ha prospettato un presunto ulteriore vizio di nullita’ della delibera condominiale, rispetto a quelli fatti valere con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
In relazione ai motivi di nullita’ delle delibere condominiali deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo cui: “Alle deliberazioni prese dall’assemblea condominiale si applica il principio dettato in materia di contratti dall’articolo 1421 c.c., secondo cui e’ attribuito al giudice il potere di rilevarne d’ufficio la nullita’” Sez. 2, n. 12582 del 2015 (Rv. 635891).
Ne consegue che, anche in relazione alla nullita’ delle delibere condominiali, deve trovare applicazione il principio affermato in materia contrattuale, secondo cui: “La domanda di accertamento della nullita’ di un negozio proposta, per la prima volta, in appello e’ inammissibile ex articolo 345 c.p.c., comma 1, salva la possibilita’ per il giudice del gravame – obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullita’, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, – di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullita’ legittimamente formulata dall’appellante, giusta il citato articolo 345, comma 2”, Sez. U, n. 26243 del 2014 (Rv.633566).
Alla luce di quanto esposto la Corte d’Appello di Cagliari ha errato nel dichiarare domanda nuova quella esposta con il motivo di appello relativo alla dedotta nullita’ della delibera condominiale del 1992 per l’illiceita’ della condizione, motivo che, invece, andava esaminato nel merito.
La sentenza impugnata deve percio’ essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari perche’ la decida uniformandosi ai principi e tenendo conto dei rilievi innanzi enunciati. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari.

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