In tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall’art. 1669, primo comma c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l’acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera
Corte di Cassazione
sez. II Civile
ordinanza 26 aprile – 17 ottobre 2017, n. 24486
Presidente Matera – Relatore Manna
Svolgimento del processo
F.P. e G.A. propongono ricorso per la cassazione della sentenza n. 4188/12 pubblicata il 18.12.2012 della Corte d’appello di Napoli.
Quest’ultima, in parziale riforma della sentenza di primo grado pronunciata in sede di opposizione a precetto cambiario, ha condannato F.P. e G.A. , appaltatori precettanti, al pagamento in favore di M.M. , committente precettato, della somma di Euro 32.910,00, a titolo di risarcimento dei danni per gravi difetti dell’opera edilizia loro appaltata. Detta sentenza ha provveduto anche sulle domande proposte nei confronti di altre parti, V.A. e gli eredi di C.R. , direttore dei lavori il primo, collaudatore delle opere il secondo, le cui posizioni processuali non sono coinvolte dal ricorso.
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte territoriale ha ritenuto, provvedendo sulla eccezione di prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c., che il termine di un anno per la denuncia, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorra dal giorno in cui il committente consegua un’apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; sicché tale conoscenza nella specie non correlabile alle missive inviate dal M. all’appaltatore – deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione, nella specie in corso di causa, di relazioni peritali.
Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis.1. c.p.c., il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; i ricorrenti hanno depositato memoria.
M.M. , V.A. e gli eredi di C.R. sono rimasti intimati.
Motivi della decisione
[……..segue pag. successiva]
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