Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24486. In tema di appalto e il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall’art. 1669, primo comma c.c.

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1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1669, cpv. c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in quanto la Corte partenopea ha fatto decorrere il termine di prescrizione dell’azione prevista da tale norma dal deposito della relazione del c.t.u. depositata in giudizio, poiché solo in tale momento il committente avrebbe conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei vizi e della loro imputabilità agli appaltatori. Per contro, sostiene parte ricorrente, in tanto il dies a quo del termine in questione può decorrere da una relazione tecnica, in quanto quest’ultima preceda il giudizio, cioè sia stata compiuta in sede stragiudiziale o di accertamento tecnico preventivo ante causam.
2. – Il secondo motivo allega la medesima violazione di legge, ma in connessione con il vizio di omessa o insufficiente motivazione, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., e lamenta, altresì, la mancata o difettosa valutazione delle prove, poiché il M. , si afferma, sin dal 1986 aveva indirizzato due denunce all’impresa appaltatrice, che presupponevano la conoscenza di difetti dell’opera (impiego di malta comune invece che cementizia, difetti di qualità dei muri portanti e irregolarità della posa in opera del tetto) accertati e qualificati da un tecnico.
3. – Col terzo motivo è dedotta la violazione dell’art. 184 c.p.c. nel testo anteriore alla legge n. 353/90 e l’omessa o insufficiente valutazione di atti processuali, perché la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile (a seguito dell’alienazione a terzi dell’immobile del M. , in corso di causa) il mutamento dell’iniziale domanda di risarcimento dei danni in forma specifica in quella di risarcimento dei danni per equivalente.
4. – Il quarto mezzo denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un “punto” (sic) della controversia e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata rispetto ad una precedente ordinanza 1819.11.2008, con la quale la medesima Corte aveva convocato il c.t.u. a chiarimenti.
5. – Il primo motivo è fondato.
Oltre a confondere tra loro prescrizione e decadenza dall’azione, la C.A. non ha tenuto conto dell’indirizzo di questa Corte, secondo cui in tema di appalto, il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall’art. 1669, primo comma c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l’acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera (nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, così, cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva fatto decorrere il termine decadenziale de quo dal giorno del deposito della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso della causa di merito – e non anche dalla data della citazione a giudizio dell’appaltatore -, osservando come la proposizione di un’azione giudiziaria introdotta mediante citazione a giudizio non possa non implicare, da parte del committente, l’ormai avvenuta conoscenza dei vizi lamentati, conoscenza che costituisce addirittura un prius logico rispetto alla citazione stessa) (Cass. n. 9199/01; conforme, Cass. n. 5496/02).
6. – L’accoglimento del suddetto motivo, imponendo una nuova valutazione dell’eccezione di prescrizione dell’azione, assorbe l’esame delle restanti censure.
7. – Sulla base di quanto sopra, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che nel decidere si atterrà al principio di diritto anzi detto, provvedendo anche sulle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

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