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2.2. Vanno richiamate in argomento, mutatis mutandis, le considerazioni gia’ formulate innanzi sub 1.1-1.5. con riferimento al primo motivo.
2.3. Ulteriore motivo di inammissibilita’ del motivo sta nel fatto che la censura, nelle sue articolazioni, non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, in quanto quest’ultima non si fonda sul rilievo per cui, alla luce di quanto dichiarato dai testi escussi, il restringimento del vano non avrebbe limitato in alcun modo l’uso della scala comune, bensi’ sulla mancata dimostrazione, da parte della (OMISSIS), del potere di fatto (per quanto sopra detto, compossesso soggettivo) esercitato sulla cosa-ballatoio (cfr. pag. 4 della sentenza), laddove i testimoni escussi avevano confermato che l’intero primo piano, ivi compreso il vano in oggetto, era sempre stato utilizzato dalla famiglia dell’appellato, a tal punto che la sua dante causa aveva locato a terzi il piano (cfr. pag. cit. della sentenza); il riferimento alla scala sta nel fatto che, invece, e’ emersa prova di possesso di essa. Trattasi, quindi, di fraintendimento della portata della decisione impugnata.
3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’articolo 1168 c.c., per aver la corte locale escluso l’esistenza degli elementi della violenza e della clandestinita’, nonostante che, al momento della realizzazione del muro, ella non fosse presente e il signor (OMISSIS), per quanto avesse lei stessa tracciato la linea di demarcazione, avesse poi occupato una parte del pianerottolo maggiore facendo, per l’effetto, venir meno il consenso in precedenza prestato, e per non aver la stessa corte locale considerato che spettava al resistente fornire la prova del consenso del possessore alla privazione del suo possesso.
3.1. L’esame del motivo e’ assorbito. Invero, stante l’inammissibilita’ dei precedenti motivi di ricorso, il motivo stesso comporta censure in ordine a ulteriori elementi dell’iter decisionale relativo alla fattispecie possessoria, il cui risultato resterebbe fermo quand’anche – in mera ipotesi – le censure stesse fossero fondate. Infatti, posto che la decisione impugnata si e’ fondata sulla mancata prova, da parte della signora (OMISSIS), dell’esercizio del potere di fatto sul bene e sull’emersione, all’esito delle prove testimoniali, di un possesso esclusivo in capo al signor (OMISSIS), le ulteriori considerazioni concernenti l’assenza di violenza e clandestinita’ del preteso spoglio, formulate dalla corte d’appello, avrebbero potuto essere utilmente impugnate solo in caso di fondatezza dei motivi di ricorso in tema di prova del possesso.
4. Non essendo il ricorso accoglibile, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si deve dar atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma 1-bis.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 13 cit., comma1-bis.
Si da’ atto che il procedimento e’ stato scrutinato con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. (OMISSIS).
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