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2. Con sentenza del 12 febbraio 2007 il tribunale di Pescara sezione distaccata di San Valentino in Abruzzo Citeriore ha rigettato la domanda.
3. (OMISSIS) ha proposto appello, dolendosi del fatto che il giudice avesse confuso il vano oggetto di causa con una stanza di proprieta’ esclusiva dell’appellato, anziche’ identificarlo correttamente con il pianerottolo-ballatoio, traendo la propria convinzione sia dalle foto prodotte dalle parti che dalle deposizioni dei testi, i quali avevano confermato l’utilizzo esclusivo del bene in capo alla famiglia (OMISSIS).
4. Sulla resistenza degli appellati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) eredi di (OMISSIS), la corte d’appello dell’Aquila, con sentenza depositata il 6 settembre 2013, ha rigettato l’appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:
1) i numerosi atti pubblici prodotti avevano fornito la prova che la proprieta’ dell’intero primo piano del fabbricato, del quale faceva parte anche il vano in contestazione, apparteneva in via esclusiva alla famiglia (OMISSIS);
2) (OMISSIS) aveva, con atto del 12 novembre 2002, acquistato varie porzioni dell’edificio ai piani seminterrato, terraneo e secondo, ma non al primo piano;
3) l’appellante non aveva provato la natura condominiale ex articolo 1117 c.c., del vano in questione quale bene al servizio di tutte le unita’ e di aver esercitato sullo stesso il potere di fatto, a nulla rilevando la produzione del titolo traslativo della proprieta’, peraltro avente ad oggetto un appartamento al secondo piano del fabbricato, laddove il vano si trovava al primo livello;
4) i testimoni escussi avevano confermato che l’intero primo piano, ivi compreso il vano in oggetto, era sempre stato utilizzato dalla famiglia dell’appellato, a tal punto che la sua dante causa aveva locato a terzi il piano;
5) l’unico teste che aveva reso dichiarazioni difformi sarebbe stato incapace a testimoniare, in quanto, quale dante causa della (OMISSIS), avrebbe dovuto garantirla per l’evizione, e, comunque, sarebbe inattendibile, risiedendo in localita’ lontana sin dal 1977;
6) con motivazione condivisa il primo giudice aveva valutato il locale in oggetto alla stregua di una vera e propria “stanza”;
7) (OMISSIS) aveva avuto la necessita’, per motivi di riservatezza, di chiudere il vano solo nel momento in cui (OMISSIS) aveva acquistato il secondo appartamento;
8) alla luce di quanto dichiarato dai testi, il restringimento del vano non aveva limitato in alcun modo l’uso della scala comune;
9) in ogni caso, anche a voler ipotizzare una riduzione nel passaggio, la circostanza sarebbe risultata irrilevante, avendo (OMISSIS) proposto un’azione di reintegra, e non di manutenzione, in relazione alla quale ultima, peraltro, difettava il requisito della ultrannualita’ del preteso possesso;
10) non era neppure configurabile l’animus spoliandi, avendo il convivente di (OMISSIS) fornito consigli utili sulla ubicazione del muro ed essendosi, addirittura, la ricorrente offerta di farlo costruire dal muratore da lei indicato.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi illustrati da memoria. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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