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Il giudizio aveva avuto inizio con ricorso ex articolo 1109 c.c. di (OMISSIS) davanti al Tribunale di Ravenna e le deliberazioni impugnate concernevano il godimento turnario di una casa di proprieta’ comune in localita’ (OMISSIS), la delega che si assumeva conferita a (OMISSIS) per concedere in locazione immobili siti in (OMISSIS), e l’approvazione dei rendiconti 1997 e 1998. Il Tribunale, con sentenza dell’8 giugno 2006, rigetto’ le domande di (OMISSIS). Sull’appello di quest’ultimo, la Corte di Bologna confermo’ la pronuncia di primo grado. La Corte d’Appello ritenne inammissibile il rinvio per relationem alle deduzioni istruttorie formulate in primo grado; escluse ogni profilo di illegittimita’ della convocazione e della costituzione dell’assemblea, riscontrando la completezza del relativo ordine del giorno, ed invece considerando generica la doglianza sulla invalidita’ delle deleghe; dichiaro’ legittima la decisione assembleare di godimento turnario della villa di (OMISSIS), per l’impossibilita’ di uso paritario e simultaneo tra tutti i coeredi, che avrebbe imposto una convivenza comune estesa a tutti i diversi piani e vani dell’immobile; considero’ lecita, ex articoli 1102 e 1103 c.c., la cessione del godimento di questo stesso immobile da Silvia ed (OMISSIS) al padre, pur estraneo alla comunione; nego’ il profilo dell’illegittimita’ della delibera di incarico all’amministratore (OMISSIS) di concedere in locazione immobili comuni, riscontrando come l’assemblea del 10 settembre 1999 avesse, piuttosto, deliberato essa stessa di concedere in locazione a terzi i beni siti in (OMISSIS); escluse, infine, del pari l’illegittimita’ dell’approvazione dei rendiconti 1997 e 1998, essendo allegati all’avviso di convocazione i relativi bilanci corredati da un elenco delle voci contabilizzate, con conseguente sufficiente informazione dei comproprietari, non ravvisando il “grave pregiudizio” di cui all’articolo 1109 c.c. nelle considerazioni dell’appellante e sottolineando come l’approvazione del rendiconto valesse quale ratifica di tutta la gestione ordinaria dell’amministratore. Circa le spese processuali di primo grado, la Corte d’Appello del pari rigetto’ il gravame, osservando come fossero state respinte tutte le domande di (OMISSIS) e come l’appellante volgesse le sue critiche contro gli importi indicati dalle controparti nelle rispettive note spese, e non contro quelli liquidati dal Tribunale.
Su proposta del relatore, che aveva ritenuto il giudizio definibile nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in riferimento all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), era stata dapprima fissata l’adunanza della camera di consiglio. Con ordinanza del 14 marzo 2017, tuttavia, il Collegio, ritenuto che non ricorresse l’ipotesi prevista dall’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, le controricorrenti hanno eccepito l’improcedibilita’ del ricorso ex articolo 369 c.p.c., comma 1, avendo il ricorrente depositato il proprio ricorso in cancelleria il 21 novembre 2015, dopo aver richiesto la notifica il 26 ottobre 2015. L’eccezione e’ infondata. Ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, ex articolo 369 c.p.c., comma 1, (termine di venti giorni dall’ultima notifica effettuata nei confronti di una delle piu’ controparti cui il ricorso debba essere notificato), nel caso, quale quello in esame, in cui la parte si sia avvalsa del servizio postale, assume rilievo, per il ricorrente, la data di consegna del plico all’ufficio postale, mentre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione si calcola dalla data di ricezione dell’atto notificato alla parte contro cui il ricorso e’ proposto (Cass. Sez. 3, 07/05/2014, n. 9861; Cass. Sez. 3, 18/01/2016 n. 684). Ora, risulta che la data di ricezione dell’ultima notifica del ricorso a mezzo servizio postale e’ quella del 28 ottobre 2015, mentre la data di consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, e quindi quella dell’iscrizione a ruolo, e’ il 16 novembre 2015, quando il termine di venti giorni scadeva il 17 novembre 2015.
1. Il primo motivo (definito paragrafo) di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., arttt. 112, 342, 356 e 359 c.p.c., quanto al mancato esame delle deduzioni istruttorie avanzate in primo grado e richiamate in appello in appositi “fogli” di udienza.
Vi si aggiunge un “PAR 1, pag. 7” (a pagina 61 di ricorso), che deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 Cost., articoli 112, 277, 342, 346 e 359 c.p.c. per le “altre domande non esaminate”, come la contumacia di (OMISSIS) quale amministratore della comunione e l’incompatibilita’ del suo difensore. Si prosegue quindi con un “PAR 1, pag. 7” (a pagina 63 di ricorso), ancora per “altre domande non esaminate” e sempre per violazione e falsa applicazione del’articolo 111 Cost., articoli 88, 89, 96, 112, 221, 277, 342, 346 e 359 c.p.c., nonche’ si censura l’omesso esame di fatto decisivo (“frasi offensive nei due gradi, e quelle indicatevi”). Un successivo “PAR 1, pag. 7” (pagina 64 di ricorso) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 89 e 112 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo per la cancellazione di frasi sconvenienti o offensive con risarcimento.
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