Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 9 ottobre 2017, n. 23566. In materia di accertamento della violazione delle norme sui limiti di velocità

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secondo la giurisprudenza di questa Corte “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocita’, compiuto mediante dispositivi o mezzi tecnici di controllo, il cartello di avviso della presenza della postazione di rilevamento deve essere apposto in modo da garantirne la corretta percepibilita’ e leggibilita’, Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, ex articolo 79, comma 5, sicche’ e’ illegittimo l’accertamento eseguito mediante foto-rilevazione avvenuta prima (nella specie, a piu’ di duecento metri) del cartello mobile di avviso” (Cass. civ. Sez. 2, 05-052016, n. 9033);
cio’ che rileva, dunque, e’ la concreta percepibilita’ e leggibilita’ dell’avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocita’, per questo motivo il legislatore ha stabilito che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 si applichino in quanto compatibili;
4.3- su questo aspetto si innesta il secondo errore operato dal Tribunale di Oristano, in quanto grava su colui che propone l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, e non sull’amministrazione, l’onere di provare l’inidoneita’ in concreto della segnaletica di cui al citato Decreto Ministeriale 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocita’, in modo da garantire il rispetto del limite di velocita’, in una logica ispirata non dalla volonta’ di cogliere di sorpresa l’automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonche’ di fluidita’ della circolazione;
d’altra parte questa Corte ha gia’ affermato che: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocita’, qualora l’opponente deduca non gia’ la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell’allegata inadeguatezza, per inidoneita’ od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l’adeguatezza della segnaletica stessa” (sez. 1, Sentenza n. 6242 del 21/06/1999);
5.- l’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento dell’ulteriore mezzo di gravame.
In conclusione, il ricorso va accolto, limitatamente al primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Oristano in persona di altro magistrato, il quale procedera’ ad un riesame della causa uniformandosi agli enunciati principi e regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al Tribunale di Oristano in persona di altro magistrato, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

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